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Sez. 1, Sentenza n. 256 del 23/01/1975 (Rv. 373462 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - NATURA - CARATTERE ALIMENTARE - ESCLUSIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1975-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373462-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO DI DIVORZIO - NATURA - CARATTERE ALIMENTARE - ESCLUSIONE - DECORRENZA.*

L'assegno previsto dall'art 5, quarto comma, della legge 1 dicembre 1970 n 898 (sullo scioglimento e la cessazione degli effetti civili del matrimonio) non ha natura alimentare, sia perche trova la sua fonte, diversamente dall'Obbligo degli alimenti, nella cessazione e non nella permanenza del vincolo coniugale, sia perche lo stato di bisogno, di cui all'art 438 cod civ, non implica, di per se stesso, esclusione dell'attribuzione patrimoniale. Il suddetto assegno presenta, invece, in relazione ai vari criteri che debbono essere contestualmente applicati ai fini sia della sua attribuzione che della sua quantificazione, una natura composita che e, nello stesso tempo, assistenziale, risarcitoria e compensativa. Dall'esclusione del carattere alimentare dell'assegno, dalla natura costitutiva della sentenza di divorzio e dalla considerazione che sino al momento in cui questa pronunzia diviene definitiva, i coniugi conservano reciprocamente i loro obblighi di assistenza e di mantenimento, consegue che l'assegno stesso puo essere preteso soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha sciolto il vincolo matrimoniale. (Conf 263/74, mass n 367900; V 974/74, mass n 368912).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 438, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)