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Sez. 1, Sentenza n. 1469 del 12/07/1965 (Rv. 312788 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - IN GENERE - BOLLO - REGOLARITA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*
Stato
decisa il 1965-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/312788-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE - IN GENERE - BOLLO - REGOLARITA - MOMENTO DI RIFERIMENTO.*

Per giudicare della regolarita del bollo della cambiale occorre aver riguardo al momento della sua negoziazione, che si verifica normalmente con la consegna del titolo dall'emittente al prenditore, perche e in tale momento che avviene lo spossessamento del primo a favore del secondo e correlativamente quella manifestazione di ricchezza che la legge tributaria vuole colpire. Agli effetti su indicati, alla consegna della cambiale al prenditore va equiparata quella fatta a un terzo con il mero incarico di trasmetterla al prenditore, quella cioe fatta al terzo come fiduciario o depositariò ma quando la consegna e fatta al terzo con il mandato di riempirla, la cambiale non puo ancora considerarsi negoziata perche manca la volonta dell'emittente di metterla immediatamente in circolazione e il momento della negoziazione puo ravvisarsi soltanto in quello in cui il terzo, adempiuto l'incarico di riempirla, consegna la cambiale al prenditore. (Conf 2941/63, V. 2006/61, 492/41, 69/41, 171/34).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 104 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)