Sez. 1, Sentenza n. 14978 del 28/06/2006 (Rv. 590804 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE | Cambiali - Assegni bancari con data diversa da quella emissione - Regolarità del bollo - Accertamento - Momento di riferimento - Negoziazione - Nozione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - SANZIONI - IN GENERE
Ai fini della regolarità del bollo della cambiale - e dunque anche degli assegni bancari recanti data diversa da quella di emissione, ai sensi dell'art. 15 della tariffa allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (nel testo applicabile nella specie, "ratione temporis") - il momento della negoziazione del titolo, cui si deve aver riguardo per giudicare della regolarità medesima, si verifica normalmente con la consegna del titolo da parte dell'emittente o del traente al prenditore, poiché è in tale momento che si determina lo spossessamento del primo a favore del secondo e, correlativamente, quella manifestazione di ricchezza che la legge tributaria vuole colpire.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 642 art. 25, Regio Decr. 21/09/1933 num. 1345 art. 104, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)