Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 47 del 1994
Massime (2)
Massima n. 21017
- Pensioni
- Pensioni previdenziali
- Cumulo con nuova retribuzione
- Divieto nei confronti di soggetti fruenti di pensionamento anticipato a domanda
- Rilevato contrasto con le statuizioni della corte costituzionale (sent. nn. 566 del 1989, 204 e 232 del 1992) secondo cui la riduzione o sospensione del trattamento di quiescenza è compatibile con l'art. 36, primo comma, Cost., soltanto se correlata ad una retribuzione della nuova attività tale da giustificarla
- Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio 'a quo'
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto nella fattispecie oggetto del giudizio 'a quo' - riguardante un pubblico dipendente che, collocato anticipatamente in quiescenza a domanda, aveva dopo la cessazione dal servizio prestato attività lavorativa presso il C.N.R. - non trova applicazione l'impugnato art. 22 della legge n. 153 del 1969, (che concerne le pensioni erogate agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti) ma l'art. 10, ultimo comma, del d.l. n. 17 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 79 del 1983. - v. massima seguente. red.: S.P.
Norme impugnate
- art. 22 legge 30 aprile 1969, n. 153
Parametri
- art. 36 Cost.
Massima n. 21018
- Pensioni
- Dipendenti pubblici
- Trattamento di quiescenza
- Cumulo con nuova retribuzione
- Divieto nei confronti di soggetti fruenti di pensionamento anticipato a domanda
- Rilevato contrasto con le statuizioni della corte (sent. nn. 566 del 1989, 204 e 232 del 1992) secondo cui la riduzione o sospensione del trattamento di quiescenza è compatibile con l'art. 36, primo comma, Cost. soltanto se correlata ad una retribuzione della nuova attività tale da giustificarla
- Questione già esaminata
- Inidoneità delle nuove considerazioni formulate a modificare la adottata decisione di non fondatezza
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, analoga a quella già dichiarata non fondata con sent. n. 576 del 1989, non potendo indurre a diversa soluzione, rispetto a questo precedente, le considerazioni formulate nell'ordinanza di rimessione, in quanto 'in primis', l'impugnato art. 10 del d.l. n. 17 del 1983 (convertito in legge n. 79 stesso anno) si riferisce a pensionamenti anticipati a domanda previsti da una normativa di particolare favore, ed inoltre il divieto di cumulo da esso istituito (come ha riconosciuto la giurisprudenza della Corte dei conti) opera solo per i pensionamenti avvenuti dopo la sua entrata in vigore, ed è determinato da una scelta del lavoratore. - S. n. 576/1989, già citata nel testo. red.: S.P.
Norme impugnate
- legge 25 maggio 1983, n. 79
- art. 19 d.l. 29 gennaio 1983, n. 17
Parametri
- art. 36 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione) e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1992 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da Bernardino Giannetti contro la Direzione provinciale del Tesoro di Frosinone, iscritta al n. 623 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
punto 1
Ritenuto che la Corte dei Conti, con ordinanza 23 ottobre 1992 - emessa nel corso di un giudizio promosso da un pubblico dipendente collocato anticipatamente in quiescenza a domanda, al quale era stata richiesta la restituzione dei ratei di pensione percetti, in quanto dopo la cessazione dal servizio per dimissioni aveva prestato attività lavorativa retribuita presso il C.N.R. - ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (nel testo sostituito dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79), nonché dell'art. 22, comma settimo, della legge 30 aprile 1969, n. 153;
che a norma dell'art. 10 del decreto-legge n. 17 del 1983, nel testo sostituito dalla citata legge di conversione, ai soggetti che vengano collocati anticipatamente in pensione su loro domanda, si applicano le norme sui divieti di cumulo previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, il quale dispone al comma settimo, che la pensione non è cumulabile con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi;
che, secondo il giudice a quo, tali norme sarebbero illegittime in base ai principi affermati da questa Corte nelle sentenze n. 566 del 1989, nn. 204 e 232 del 1992, secondo i quali la riduzione o sospensione del trattamento di quiescenza può essere giustificata ed essere compatibile con il principio stabilito dall'art. 36, primo comma, della Costituzione, soltanto se correlata ad una retribuzione della nuova attività tale da giustificarla;
punto 2
Considerato che nel giudizio a quo non deve essere applicato l'art. 22, settimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153 - il quale regola fattispecie diverse (pensioni erogate agl'iscritti alle assicurazioni obbligatorie all'invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali) - da quella all'esame del giudice remittente, ma unicamente l'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, nel testo di cui alla legge di conversione n. 79 del 1983, il quale ha recepito, con il rinvio recettizio operato, il contenuto normativo del suddetto art. 22, settimo comma, della legge n. 153 del 1969;
che, pertanto, la relativa questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
che, quanto all'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge n. 17 del 1983, nel testo di cui alla legge n. 79 del 1983, questa Corte ha già dichiarato, con sentenza n. 576 del 1989, non fondata questione di legittimità costituzionale analoga a quella sollevata dal giudice a quo;
che, rispetto a questo precedente specifico, a diversa soluzione non inducono le considerazioni formulate nell'ordinanza di remissione, tenuto conto che l'impugnato art. 10 si riferisce a pensionamenti anticipati a domanda, previsti da una normativa di particolare favore; che il divieto di cumulo da esso istituito (come ha riconosciuto la giurisprudenza della Corte dei Conti), opera solo per i pensionamenti avvenuti dopo la sua entrata in vigore; che esso è determinato da una scelta del lavoratore tra la sospensione del trattamento pensionistico e la rinuncia ad assumere un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi;
che, quindi, la questione va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), come convertito nella legge 25 maggio 1983, n. 79 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), sollevata, in riferimento all'art. 36 della Costituzione, dalla Corte dei Conti, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 17 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze