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Sez. 2, Sentenza n. 2751 del 18/11/1964 (Rv. 304113 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - ORDINANZA DI RIDUZIONE - ORDINANZA NEGATIVA DELLA REVOCA - IMPUGNAZIONE- RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1964-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/304113-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - PROCEDIMENTO - ORDINANZA DI AUTORIZZAZIONE - SEQUESTRO CONSERVATIVO - ORDINANZA DI RIDUZIONE - ORDINANZA NEGATIVA DELLA REVOCA - IMPUGNAZIONE- RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'ordinanza del giudice istruttore di riduzione del sequestro conservativo immobiliare, gia concesso dal Presidente del tribunale, e quella di rigetto dell'istanza di revoca di essa costituiscono provvedimenti, con Forma e contenuto di ordinanza, aventi nel processo carattere strumentale, tali ordinanze, pur incidendo su diritti soggettivi, non sono provvedimenti decisori definitivì e, pertanto, non sono sottoposti al diretto controllo di legittimita della Corte di Cassazione. Di conseguenza, contro di esse non puo proporsi il ricorso per Cassazione, a norma dell'art 111 della Costituzione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 684 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)