Sez. 1, Sentenza n. 10254 del 01/12/1994 (Rv. 488941 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - REVOCA | Sequestro conservativo - Revoca dietro prestazione di idonea cauzione - Provvedimento relativo - Impugnazione con ricorso per Cassazione - Inammissibilità.
PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - REVOCA
La revoca del sequestro conservativo dietro prestazione di idonea cauzione (nella specie il giudice istruttore, nel revocare il sequestro, ha imposto la prestazione di fidejussione assicurativa), costituendo un provvedimento di mera amministrazione della misura cautelare, non ha natura decisoria, e quindi non è impugnabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.. Perché tale caratteristica ricorra non è sufficiente, infatti, che il provvedimento incida su diritti soggettivi (ciò accadendo anche per la giurisdizione cautelare o esecutiva e anche per gli atti non giurisdizionali), ma occorre che esso decida una controversia su diritti soggettivi o "status", con attitudine al giudicato o, quanto meno, con preclusione "pro iudicato".
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 684 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)