Sez. 1, Sentenza n. 2640 del 07/08/1972 (Rv. 360205 - 01)
COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE - DEL CONSIGLIO O GIUNTA DEL COMUNE - NECESSITA - MANCANZA - IMPEGNO NEGOZIALE DEL SINDACO - INEFFICACIA.*
COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - DELIBERAZIONE - DEL CONSIGLIO O GIUNTA DEL COMUNE - NECESSITA - MANCANZA - IMPEGNO NEGOZIALE DEL SINDACO - INEFFICACIA.*
Gli enti pubblici non possono assumere impegni giuridicamente validi se non nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge o dai regolamenti. I requisiti di validita di tali impegni riguardano: la manifestazione della volonta, che deve provenire dall'organo cui e attribuita la legale rappresentanza, il procedimento, che deve essere quello predeterminato, e la Forma scritta. Un comune per obbligarsi validamente verso terzi deve, quindi, rispettare la disciplina di legge. In particolare il sindaco, quale organo esecutivo del comune medesimo, non puo assumere un'obbligazione senza la previa deliberazione dell'organo competente (giunta o consiglio comunale). Tale deliberazione, infatti, diretta alla assunzione di un impegno negoziale, pur costituendo un atto interno dell'ente pubblico, inidoneo di per se solo a spiegare efficacia giuridica nei confronti dei terzi interessati, costituisce l'atto formativo della volonta dell'ente ed un antecedente necessario per la perfezione del negozio risultante dal successivo incontro dei consensi. La Mancanza dei requisiti di legge, ed in particolare il difetto di deliberazione, comporta che l'attivita posta in essere sia priva di qualsiasi effetto giuridico.*
Riferimenti normativi: Legge 04/02/1915 num. 148 art. 139, Legge 04/02/1915 num. 148 art. 131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)