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Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 10/07/1996 (Rv. 498458 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE | Delibera dell'ente - Comunicazione al privato - Valore di proposta (o accettazione) - Configurabilità - Provenienza della comunicazione da parte del Sindaco - Necessità.
Stato
decisa il 1996-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498458-01

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE

IL requisito della forma scritta per i contratti degli enti pubblici non esclude che la loro conclusione possa risultare da un insieme di dichiarazioni scambiate fra le parti contraenti, (dichiarazioni che nella fase formativa del contratto si atteggiano come proposta e accettazione fra assenti)così come avviene nella negoziazione comune, e che per tali effetti la delibera dell'ente possa esser comunicata al privato. Tuttavia con riguardo ai contratti stipulati dai Comuni, affinché la suddetta comunicazione possa valere quale proposta (o accettazione) è necessario che essa avvenga ad opera del Sindaco quale organo rappresentativo dell'ente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)