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Sez. 3, Sentenza n. 1751 del 13/07/1967 (Rv. 328611 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO - ELEMENTI E REQUISITI - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1967-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328611-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - FATTO COSTITUTIVO DEL DIRITTO - ELEMENTI E REQUISITI - ESTENSIONE.*

Per il principio generale sancito dall'art. 2697 cod.civ. chi afferma di avere un diritto, per via di Azione o di eccezione, deve provare il fatto giuridico da cui il diritto deriva e, quindi, tutti gli elementi e requisiti di tale fatto idoneo a far sorgere il diritto preteso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)