Sez. 3, Sentenza n. 15384 del 28/06/2010 (Rv. 613808 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Immobile abitato stabilmente per motivi di studio o di lavoro - Disposizioni della legge n. 392 del 1978 ("ratione temporis" applicabile) - Assoggettamento - Condizioni - Limiti.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE
La locazione stipulata per esigenze abitative transitorie determinate da motivi di studio o di lavoro é soggetta alle disposizioni della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("ratione temporis" applicabile), fatta esclusione per la durata legale, nel caso in cui, ferma restando la transitorietà delle esigenze abitative, concorrano il requisito della stabile abitazione dell'immobile da parte del conduttore ed il requisito del motivo di studio o di lavoro per la cui realizzazione si deve intendere stipulata la locazione.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)