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Sez. 3, Sentenza n. 14815 del 03/08/2004 (Rv. 576472 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE | Immobile abitato stabilmente per motivi di studio o di lavoro - Pretesa del conduttore di pagare l'equo canone anziché il canone contrattualmente pattuito - Legittimità - Condizioni - Onere probatorio.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576472-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - AMBITO DI APPLICAZIONE - LOCAZIONI PER IL SODDISFACIMENTO DI ESIGENZE TRANSITORIE

In materia di locazione di immobili urbani adibiti ad uso abitativo, per l'applicabilità delle disposizioni del capo I del Titolo I, relative alla determinazione dell'equo canone, anche ai contratti stipulati per soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, è necessaria la concorrenza di due requisiti, ovvero che il conduttore abiti stabilmente nell'immobile e che la locazione sia stata stipulata per realizzare una finalità di studio o di lavoro, non essendo sufficiente allo scopo la presenza di uno solo di essi; l'onere di provare la contestuale presenza dei due requisiti incombe sul conduttore, ma esso può essere soddisfatto anche a mezzo di presunzioni.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 26 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)