Sez. 2 - , Ordinanza n. 9269 del 16/04/2018 (Rv. 648084 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni amministrative - Principio di retroattività della norma più favorevole - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - AMBITO DI APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative (nella specie, per violazione dell'art. 19 del d.lgs. n 31 del 2001) non trova applicazione il principio di retroattività della legge successiva più favorevole, posto che, come ribadito dalla Corte costituzionale con sentenza del 20 luglio 2016 n. 193, nel quadro delle garanzie apprestato dalla CEDU non si rinviene l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata del menzionato principio, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative né è dato rinvenire un vincolo costituzionale nel senso dell'applicazione in ogni caso della legge successiva più favorevole, rientrando nella discrezionalità del legislatore modulare le proprie determinazioni secondo criteri di maggiore o minore rigore in base alle materie oggetto di disciplina.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 31 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)