Sez. L, Sentenza n. 14959 del 25/06/2009 (Rv. 608792 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE | Illecito amministrativo - Principi di legalità ed irretroattività - Applicabilità - Necessità - Carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta - Irrilevanza - Fattispecie.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - IN GENERE - AMBITO DI APPLICAZIONE
In materia di sanzioni amministrative, l'applicazione dei principi generali di legalità ed irretroattività comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi, restando irrilevante, in mancanza di un'espressa previsione di retroattività, il carattere più favorevole della disposizione sopravvenuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto correttamente irrogata la sanzione amministrativa, già prevista dall'art. 21 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 per la mancata tenuta sul luogo di lavoro dei libri paga e matricola, benché, in epoca successiva all'illecito, la norma sia stata abrogata dall'art. 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 20 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 21 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)