Sez. 1, Sentenza n. 775 del 06/02/1996 Cc. (dep. 12/03/1996) Rv. 203989 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento penitenziario) | Misure alternative alla detenzione - Liberazione anticipata - Valutazione semestrale della partecipazione alla rieducazione - Frazionabilità del beneficio - Parametri di valutazione ai sensi dell'art. 94 comma secondo D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431.
Istituti di prevenzione e di pena (Ordinamento penitenziario)
In materia di concessione di misura alternativa alla detenzione, la partecipazione positiva del detenuto all'opera di rieducazione va desunta autonomamente per ogni singolo semestre di detenzione, avendo il legislatore ancorato a periodo temporale di tale entità la possibilità di adeguata valutazione della condotta inframuraria dello interessato, con la conseguente possibilità di escludere il beneficio della liberazione anticipata per uno o alcuni periodi e concederlo per altri. Detta partecipazione peraltro va desunta, a norma dell'art. 94 comma secondo D.P.R. 29 aprile 1976 n. 431 (reg.to all'ordinamento penitenziario), dall'impegno dimostrato dal detenuto nel trarre profitto delle opportunità offerte nel corso del trattamento rieducativo e dall'atteggiamento tenuto nei riguardi degli operatori penitenziari, dei compagni di detenzione e dei familiari.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., DPR 29/04/1976 num. 431 art. 94
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)