Sez. 1, Sentenza n. 2218 del 17/03/1997 Cc. (dep. 07/04/1997) Rv. 207241 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione anticipata - Requisito della partecipazione all'opera di rieducazione - Valutazione frazionata per singoli semestri - Operatività del principio - Limiti.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per singoli semestri del requisito della partecipazione all'opera di rieducazione è pienamente efficace quando si tratti soltanto di raffrontare ad un semestre in cui vi sia stata detta partecipazione un altro cui essa sia semplicemente mancata, ferma restando tuttavia la condizione base costituita dalla regolarità della condotta. Quando invece risulti mancante anche detta condizione, la operatività del principio anzidetto va subordinata ad una rigorosa verifica che la riscontrata irregolarità comportamentale sia espressione di atteggiamenti cronologicamente limitati al solo semestre in cui essa ha avuto luogo; verifica, quella anzidetta, di cui il giudice dovrà dare atto con adeguata motivazione.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)