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Sez. 2, Sentenza n. 686 del 06/02/1982 (Rv. 418476 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'USO DELLE COSE COMUNI - ATTENTATO AL DIRITTO SU DI ESSE SPETTANTE A CIASCUN CONDOMINO - MOLESTIA POSSESSORIA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE (DIVIETO DELL'USO DEL LASTRICO SOLARE, PER DEPOSITO DI MOBILI NONCHÉ DIVIETO DELL'USO DELL'ASCENSORE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE EDILIZIO).*
Stato
decisa il 1982-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418476-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - IN GENERE - DISCIPLINA DELL'USO DELLE COSE COMUNI - ATTENTATO AL DIRITTO SU DI ESSE SPETTANTE A CIASCUN CONDOMINO - MOLESTIA POSSESSORIA - CONFIGURABILITÀ - FATTISPECIE (DIVIETO DELL'USO DEL LASTRICO SOLARE, PER DEPOSITO DI MOBILI NONCHÉ DIVIETO DELL'USO DELL'ASCENSORE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE EDILIZIO).*

Integra una molestia possessoria la regolamentazione dell'uso delle cose comuni da parte dell'amministratore di un condominio, anche se adottata nel convincimento di agire nel legittimo Esercizio delle attribuzioni a lui devolute dall'art. 1130 n. 2 cod. civ. - in difetto di esplicite limitazioni stabilite nel regolamento di condominio e sempre che tale regolamentazione non risulti giustificata da particolari ragioni connesse, ad esempio, alla sicurezza dei condomini o dei terzi o alla salvaguardia della stessa conservazione della cosa comune - che attenti al contenuto del diritto che su di esse compete a ciascun condomino, in violazione dei principi che regolano l'uso delle cose comuni da parte dei singoli partecipanti alla comunione. E, pertanto, illegittimo il divieto dell'uso del lastrico solare per limitate e temporanee esigenze connesse al trasporto di alcuni mobili da un appartamento all'altro dello stesso fabbricato, nonché il divieto di usare l'ascensore per il trasporto di materiale edilizio, ove non si accerti che tale uso risulti concretamente dannoso, sia compromettendo la buona conservazione delle strutture portanti e del relativo abitacolo, sia ostacolando la tempestiva e conveniente utilizzazione del servizio da parte degli altri condomini, in relazione alla frequenza giornaliera del suddetto uso particolare e agli inconvenienti che possono derivarne al decoro dell'edificio, tenuto conto delle cautele che vengono o meno adoperate in ciascun caso concreto per la custodia del materiale trasportato, del numero degli utenti che normalmente si servono dell'ascensore per accedere alle varie unità immobiliare, nonché di ogni altra circostanza rilevante per accertare le eventuali conseguenze pregiudizievoli che, in ciascun caso concreto, possono realmente derivare dal su indicato uso particolare dell'ascensore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)