Sez. 2, Sentenza n. 10347 del 11/05/2011 (Rv. 617700 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE | Provvedimenti emessi nei confronti dei condomini - Obbligatorietà ed impugnabilità - Limiti - Obbligo di garantire il rispetto del regolamento di condominio - Sussistenza - Conseguenze - Invito rivolto ad un condomino a rispettare le leggi e il regolamento vigenti - Turbativa del diritto - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - AMMINISTRATORE - ATTRIBUZIONI (DOVERI E POTERI) - PROVVEDIMENTI - IN GENERE
A norma dell'art. 1133 cod. civ., l'amministratore di condominio ha il potere di assumere provvedimenti obbligatori nei confronti dei condomini, i quali possono impugnarli davanti all'assemblea e, ricorrendone le condizioni, davanti all'autorità giudiziaria; pertanto, poiché l'amministratore è tenuto a garantire il rispetto del regolamento di condominio allo scopo di tutelare la pacifica convivenza, qualora egli inviti uno dei condomini al rispetto delle leggi o del regolamento vigenti, non è configurabile, a suo carico, alcun atto di turbativa del diritto altrui nel caso in cui egli abbia agito, secondo ragionevole interpretazione, nell'ambito dei suoi poteri-doveri di cui agli artt. 1130 e 1133 cod. civ.. (Fattispecie in tema di azione di manutenzione del possesso promossa nei confronti dell'amministratore).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131, Cod. Civ. art. 1133, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1170 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)