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Sez. 2, Sentenza n. 7 del 03/01/1977 (Rv. 383503 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1977-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383503-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - CONDIZIONI.*

Ai fini della condanna generica ai danni e sufficiente la sussistenza di un fatto almeno potenzialmente generatore di conseguenze dannose, in via presuntiva, in dipendenza della natura del fatto stesso, senza alcun pregiudizio circa l'accertamento, in concreto, dei danni davanti al giudice che dovra stabilirne l'entita e il rapporto eziologico con la condotta commissiva od omissiva, secondo lo schema, comune anche al diritto penale, che tiene conto delle cause plurime concorrenti alla produzione dello evento. Tale regola soffre un'unica eccezione, allorquando risulti gia che il fatto non abbia prodotto in concreto il danno lamentato, ovvero risulti sicuramente escluso ogni rapporto causale tra il fatto medesimo e il danno. (Conf 3977/74, mass n 372552).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)