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Sez. U, Sentenza n. 146 del 08/01/1981 (Rv. 410544 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA - DISCIPLINA - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE - DEDUCIBILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410544-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI - RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA - DISCIPLINA - DOPPIO GRADO DI GIURISDIZIONE - VIOLAZIONE - DEDUCIBILITA CON RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

Le norme della legge 6 dicembre 1971 n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, le quali introducono il doppio grado di giurisdizione nelle materie devolute al giudice amministrativo, ripartiscono la Competenza all'interno del medesimo ordine giurisdizionale. Ne consegue che la loro violazione non puo essere dedotta dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Sede di ricorso avverso sentenza del consiglio di stato, ammesso solo per motivi attinenti alla giurisdizione. (Conf 5367/79, mass n 401950).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)