Sez. U, Sentenza n. 3319 del 31/05/1984 (Rv. 435352 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - PRONUNCIA RESA DA UNA SEZIONE GIURISDIZIONALE - QUESTIONE DELLA RELATIVA APPELLABILITÀ DINANZI ALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - PRONUNCIA RESA DA UNA SEZIONE GIURISDIZIONALE - QUESTIONE DELLA RELATIVA APPELLABILITÀ DINANZI ALLE SEZIONI RIUNITE DELLA CORTE DEI CONTI - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
La questione, attinente all'appellabilità, dinanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti, della pronuncia resa da una Sezione giurisdizionale della Corte medesima, investe un problema di attribuzioni nell'ambito del medesimo ordine giurisdizionale, cioè di Competenza, non di giurisdizione, e, pertanto, non è deducibile con ricorso per Cassazione, essendo questo esperibile contro le decisioni della Corte dei conti per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. (V 146/81, mass n 410544).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)