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Sez. 5 - , Ordinanza n. 933 del 16/01/2019 (Rv. 652310 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta per incremento occupazionale - Condizioni - Distinzione tra i lavoratori a tempo indeterminato di quelli con contratto a tempo parziale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652310-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Il credito d'imposta per incremento occupazionale di cui all'art. 7 della l. n. 388 del 2000 è volto a favorire un generale aumento delle assunzioni di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, prevedendo, quale condizione per la fruizione del beneficio, che il nuovo assunto non abbia prestato attività lavorativa a tempo indeterminato nei ventiquattro mesi precedenti, con la conseguenza che, ove non muti la natura del contratto di lavoro, non assume rilevanza la distinzione tra lavoratori a tempo pieno ed a tempo parziale.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)