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Sez. 5, Sentenza n. 23766 del 21/10/2013 (Rv. 628462 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito di imposta ex art. 7 della legge n. 388 del 2000 - Condizioni - Nuovi assunti - Assenza di attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi - Necessità - Fondamento - Fattispecie relativa a lavoratore già assunto per periodo di prova non terminato.
Stato
decisa il 2013-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628462-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Il credito d'imposta concesso, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003, abbiano incrementato il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, trova applicazione solo allorquando i nuovi assunti non abbiano svolto comunque attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi; a tal fine è irrilevante, trattandosi di agevolazione fiscale da interpretare in senso restrittivo, ogni apprezzamento sulla durata effettiva del rapporto comunque espletato dal soggetto che si intende assumere (nella specie, lavoratore che non aveva superato il periodo di prova), data la carenza di ogni diversa previsione sul punto da parte della norma.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 7 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)