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Sez. 5, Sentenza n. 4039 del 21/02/2007 (Rv. 595943 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE | Ammortamento anticipato - Deducibilità delle relative quote - Presupposti - Iscrizione in apposito fondo - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595943-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - IN GENERE

In tema di imposte sui redditi, e con riferimento alla determinazione del reddito d'impresa, nel sistema vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall'art. 2 del d.lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 29 giugno 1994, n. 416, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 503, le quote di ammortamento anticipato erano fiscalmente deducibili, ai sensi dell'art. 67, comma terzo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, soltanto se iscritte nell'apposito fondo facente parte integrante del fondo ammortamenti previsto dall'art. 2425, primo comma, n. 1, cod. civ. per i beni dell'impresa: tale adempimento trovava infatti giustificazione nella non corrispondenza tra il piano di ammortamento civilistico e quello fiscale anticipato, e nella conseguente esigenza di consentire all'Amministrazione finanziaria il controllo in ordine all'anticipata consumazione dell'ammortamento agli effetti fiscali, onde evitare una duplice utilizzazione del medesimo ammortamento.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, Cod. Civ. art. 2425 com. 1 n. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)