Sez. 1, Sentenza n. 6837 del 22/07/1994 (Rv. 487466 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Art. 68, terzo comma, d.P.R. n. 597 del 1973 - Disciplina - Ammortamento per quote superiori a quelle ordinarie - Utilizzazione dei beni strumentali superiore alla media - Necessità - Accertamento - Criteri.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI
In tema d'imposte sui redditi, l'art. 68, terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il quale ammette l'ammortamento dei beni strumentali, per quote superiori a quelle ordinarie, in caso di "più intensa utilizzazione", prende a parametro, nel settore economico in cui opera l'impresa contribuente, l'utilizzazione "normale", cioè media, in un arco di tempo sufficiente per l'elaborazione di dati statistici, e, quindi, trova applicazione indipendentemente dalla circostanza che, nel breve periodo, l'usura più intensa degli impianti abbia coinvolto molte o tutte le imprese di detto settore.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 68 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)