Sez. 3, Sentenza n. 1075 del 01/12/1983 Ud. (dep. 07/02/1984) Rv. 162499 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - LIMITAZIONE AD UNO O AD ALCUNI DEI REATI - POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ANCHE PER GLI ALTRI REATI - ESCLUSIONE - SEMPLICE ESPOSIZIONE DEI FATTI DA PARTE DEL QUERELANTE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI INDIVIDUARE I REATI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA - LIMITAZIONE AD UNO O AD ALCUNI DEI REATI - POSSIBILITÀ DI PROCEDERE ANCHE PER GLI ALTRI REATI - ESCLUSIONE - SEMPLICE ESPOSIZIONE DEI FATTI DA PARTE DEL QUERELANTE - POTERE DEL GIUDICE DI MERITO DI INDIVIDUARE I REATI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Qualora il querelante abbia inteso limitare l'Azione penale ad uno o ad alcuni dei reati punibili a querela, non è consentito al giudice procedere anche per gli altri. Però, nell'ipotesi in cui il querelante si sia limitato ad esporre i fatti di cui chiede la punizione, l'interpretazione della querela spetta al giudice di merito, il quale ha il potere di individuare i reati per i quali la querela è stata proposta, con l'Obbligo, ovviamente, di motivare adeguatamente e logicamente l'interpretazione adottata. (V mass n 109888; (V mass n 110493; (V mass n 120070; (V mass n 125378).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 120 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)