Sez. 1, Sentenza n. 1296 del 11/10/1968 Ud. (dep. 08/01/1969) Rv. 109888 - 01
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA -QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI DA PARTE DEL QUERELANTE -IRRILEVANZA - ECCEZIONI.*
AZIONE PENALE - QUERELA - DICHIARAZIONE E FORMA -QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEI FATTI DA PARTE DEL QUERELANTE -IRRILEVANZA - ECCEZIONI.*
Il giudice deve procedere per quei reati che ravvisa nella esposizione dei fatti contenuti nella querela presentata, indipendentemente dalla qualificazione giuridica ad essi data dal querelante, salvo che questi abbia inteso limitare l'Azione penale ad uno o ad alcuno dei reati perseguibili a querela.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 9, Cod. Pen. art. 120 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)