Sez. 3, Sentenza n. 28080 del 22/03/2017 Cc. (dep. 07/06/2017) Rv. 270336 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Sfruttamento del sottosuolo - Zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Autorizzazione ambientale - Necessità - Prosecuzione dei lavori dopo la scadenza del termine orginario - Provvedimento espresso di proroga - Necessità - Ragioni - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Le cave ubicate in zone sottoposte a vincoli paesaggistici possono proseguire l'attività anche oltre il termine di scadenza originario dell'autorizzazione paesaggistica solo previo rilascio, secondo la normativa regionale, di un espresso provvedimento di proroga della autorizzazione medesima, non essendo sufficiente la presentazione di una domanda di prosecuzione. (Fattispecie di attività estrattiva nella regione Puglia non completata nei tempi previsti dall'autorizzazione, nella quale la S.C. ha affermato che la presentazione della richiesta di proroga entro 180 giorni dalla scadenza del titolo abilitativo originario, ai sensi dell'art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano regionale delle attività estrattive, è idonea a consentire, sino a quando non intervenga la nuova autorizzazione, la prosecuzione dell'attività sul piano amministrativo, ma non sotto il profilo penale, attesa l'impossibilità che la tutela penale del paesaggio sia condizionata dalla normativa regionale).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 22/05/1985 num. 37, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 146 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 181 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/12/1991 num. 394 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)