Sez. 3, Sentenza n. 34102 del 12/04/2005 Cc. (dep. 23/09/2005) Rv. 232107 - 01
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE | Sfruttamento del sottosuolo - Zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Autorizzazione ambientale - Necessità - Fattispecie.
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE
Le cave ubicate in zone sottoposte a vincoli paesaggistici, già coltivate al momento dell'apposizione del vincolo, possono proseguire l'attività previo rilascio, secondo la normativa regionale, di un'autonoma autorizzazione paesaggistica, non essendo sufficiente la domanda di prosecuzione (fattispecie relativa al regime previsto dalle Leggi 22 maggio 1985 n. 37 e 9 giugno 1987 n. 13 della Regione Puglia, per le cave operanti in zone assoggettate a vincolo paesaggistico dal D.L. 27 giugno 1985 n. 312, convertito con modificazioni nella Legge 431 del 1985).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Puglia 22/05/1985 num. 37, Legge Reg. Puglia 09/06/1987 num. 13, Decreto Legge 27/06/1985 num. 312 art. 1 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)