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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 188 del 1983

Decisione
decisa il 1983-06-09, depositata il 1983-06-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:188
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14645

  • Processo penale
  • Mancata comparizione dello imputato per legittimo impedimento
  • Sospensione del procedimento
  • Mancata previsione
  • Questione già dichiarata inammissibile
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 88 e 497 c.p.p., nella parte in cui non dispongono la sospensione del procedimento e, quindi della prescrizione, in caso di infermità fisica di lunga durata sopravvenuta all'imputato, in quanto analoga questione è stata già dichiarata inammissibile. - O. n. 98/1983.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 88 e 497 cod. proc. pen. (Infermità di mente sopravvenuta all'imputato - Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento) promosso con ordinanza emessa il 6 novemhre 1981 dal Tribunale di Mantova nel procedimento penale a carico di Boletti Enzo iscritta al n. 15 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 122 del 1982; visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Mantova con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 88 e 497 c.p.p. nella parte in cui non dispongono la sospensione del procedimento e quindi della prescrizione in caso di infermità fisica di lunga durata sopravvenuta all'imputato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che analoga questione è già stata ritenuta inammissibile con ord. n. 98/1983.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 88 e 497 c.p.p. sollevata dall'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze