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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 98 del 1983

Decisione
decisa il 1983-03-29, depositata il 1983-04-18
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:98
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14623

  • Processo penale
  • Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento
  • Rinvio a nuovo ruolo del dibattimento
  • Mancata previsione della sospensione della prescrizione ovvero della procedura per l'esame al domicilio
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1 e 101 Cost., degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. nella parte in cui, in caso di legittimo impedimento dell'imputato, impongono il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo, e non prevedono invece, alternativamente, la sospensione della prescrizione ovvero la procedura dell'esame a domicilio di cui agli artt. 453 e 454 cod. pen., in quanto la prima soluzione appare inammissibile, richiedendosi la creazione di una nuova norma penale sostanziale, e la seconda non tiene conto del fatto che l'imputato, ai sensi dell'art. 24 Cost., ha diritto ad assistere al dibattimento.

Norme impugnate

  • art. 497 codice di procedura penale del 1930
  • art. 498 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. (Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento - Dichiarazione di contumacia, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento penale a carico di Cestari Renzo, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 c.p.p. nella parte in cui in caso di impedimento fisico dell'imputato al momento della apertura del dibattimento impongono il rinvio a nuovo ruolo e non prevedono alternativamente la sospensione della prescrizione in questo caso, ovvero la procedura per l'esame a domicilio previsto dagli artt. 453 e 454 c.p., in riferimento agli artt. 1 e 101 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la prima soluzione appare inammissibile e perché irrilevante nella specie e perché si chiede la creazione di una nuova norma penale sostanziale; che la seconda non tiene conto che ai sensi dell'art. 24 Cost. l'imputato ha diritto ad assistere a tutto il dibattimento; che comunque è quest'ultima soluzione quella che il giudice a quo dichiara di preferire.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1 e 101 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze