Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 98 del 1983
Massime (1)
Massima n. 14623
- Processo penale
- Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento
- Rinvio a nuovo ruolo del dibattimento
- Mancata previsione della sospensione della prescrizione ovvero della procedura per l'esame al domicilio
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 1 e 101 Cost., degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. nella parte in cui, in caso di legittimo impedimento dell'imputato, impongono il rinvio del dibattimento a nuovo ruolo, e non prevedono invece, alternativamente, la sospensione della prescrizione ovvero la procedura dell'esame a domicilio di cui agli artt. 453 e 454 cod. pen., in quanto la prima soluzione appare inammissibile, richiedendosi la creazione di una nuova norma penale sostanziale, e la seconda non tiene conto del fatto che l'imputato, ai sensi dell'art. 24 Cost., ha diritto ad assistere al dibattimento.
Norme impugnate
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. (Mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento - Dichiarazione di contumacia, promosso con ordinanza emessa il 21 aprile 1977 dal Tribunale di Rovigo, nel procedimento penale a carico di Cestari Renzo, iscritta al n. 378 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 12 ottobre 1977.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 c.p.p. nella parte in cui in caso di impedimento fisico dell'imputato al momento della apertura del dibattimento impongono il rinvio a nuovo ruolo e non prevedono alternativamente la sospensione della prescrizione in questo caso, ovvero la procedura per l'esame a domicilio previsto dagli artt. 453 e 454 c.p., in riferimento agli artt. 1 e 101 della Costituzione.
punto 2
Considerato che la prima soluzione appare inammissibile e perché irrilevante nella specie e perché si chiede la creazione di una nuova norma penale sostanziale;
che la seconda non tiene conto che ai sensi dell'art. 24 Cost. l'imputato ha diritto ad assistere a tutto il dibattimento;
che comunque è quest'ultima soluzione quella che il giudice a quo dichiara di preferire.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. sollevata dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 1 e 101 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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