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Sez. 5, Sentenza n. 21870 del 02/08/2024 (Rv. 671880-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Processo tributario - Condebitore solidale - Contestazione del raddoppio dei termini, ai sensi dell’art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, relativo all'avviso di accertamento sottostante notificato al debitore principale - Esclusione - Fondamento. TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671880-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di processo tributario, il condebitore solidale non può contestare, in sede di impugnazione della cartella di pagamento, l'operatività del raddoppio dei termini ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, vigente ratione temporis, in relazione alla notificazione dell'avviso di accertamento sottostante notificato al debitore principale, trattandosi di processo radicato in forza di un titolo diverso e successivo al consolidarsi dell'accertamento nei confronti del debitore principale.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)