Sez. 5 - , Ordinanza n. 24576 del 09/08/2022 (Rv. 665797 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Termini di decadenza - Raddoppio - Condizioni - Obbligo di denuncia penale - Sufficienza - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone l'insorgenza dell'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011. (Nella specie, la S.C. ha accolto in parte il ricorso del contribuente, escludendo la decadenza solo per IVA e IRES, atteso il raddoppio dei termini
derivante dalla contestazione di alcuni dei menzionati reati, contenuta nell'avviso di accertamento, e non anche per l'IRAP, le cui violazioni non erano presidiate da sanzioni penali).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 24 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 25 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57 CORTE COST., DPR 26/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)