Sez. 1, Sentenza n. 4258 del 18/07/1979 (Rv. 400772 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - MANCATA INTERRUZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO O DEDUZIONE COME MOTIVO DI NULLITA DELLA SENTENZA AD INIZIATIVA DELLE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - MORTE DEL PROCURATORE - MANCATA INTERRUZIONE - RILEVABILITA D'UFFICIO O DEDUZIONE COME MOTIVO DI NULLITA DELLA SENTENZA AD INIZIATIVA DELLE ALTRE PARTI - ESCLUSIONE.*
La regola secondo cui dell'omessa interruzione del processo puo dolersi solo la parte nei cui confronti si e verificato l'evento interruttivo, vale per ogni ipotesi di interruzione e non subisce deroga alcuna: conseguentemente, la mancata interruzione del processo per morte del procuratore legale non puo essere rilevata d'ufficio, ne fatta valere dalle altre parti come motivo di nullita della sentenza. (Conf 3945/78, mass n 393546).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 299, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)