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Sez. 1, Sentenza n. 6625 del 18/07/1997 (Rv. 506136 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Per morte dell'unico procuratore - Omessa interruzione - Rilevabilità d'ufficio o deducibilità ad opera dell'altra parte - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506136-01

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

Le norme che disciplinano l'interruzione del processo sono preordinate a tutela della parte colpita dal relativo evento, con la conseguenza che solo la parte è legittimata a dolersi dell'irrituale continuazione del processo nonostante il verificarsi della causa interruttiva. Tale principio vale per ogni ipotesi di interruzione, senza eccezione alcuna, e - quindi - anche nel caso di morte dell'unico procuratore. Pertanto, anche in tale evenienza, la mancata interruzione del processo non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, né essere eccepita, dall'altra parte, come motivo di nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)