Sez. 2, Sentenza n. 12709 del 27/11/1992 (Rv. 479760 - 01)
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Oggetto - Possibilità - In genere | Vendita di terreno con obbligo dell'acquirente di trasferire al venditore alcune parti di un complesso edilizio da costruire sul terreno acquistato - Assenza di regolare concessione edilizia - Nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto - Successivo condono edilizio - Irrilevanza.
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Oggetto - Possibilità - In genere
È nullo, per impossibilità dell'oggetto, il contratto con il quale una parte cede un terreno all'altra, che si obbliga a trasferirle alcune parti di un complesso edilizio, da costruire nel terreno acquistato, in assenza di regolare concessione edilizia, atteso che ciò costituisce un impedimento giuridico assoluto della prestazione dovuta dall'acquirente del terreno, restando irrilevante la possibilità del successivo condono edilizio, i cui effetti restano circoscritti al rapporto con la pubblica amministrazione e non possono, quindi, influire retroattivamente sulla validità del negozio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)