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Sez. 2, Sentenza n. 2884 del 27/02/2002 (Rv. 552622 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE | Senza concessione edilizia - Nullità - Sopraggiungere di condono edilizio - Irrilevanza - Pagamento del corrispettivo - Diritto dell'appaltatore - Insussistenza - Ignoranza del mancato rilascio della concessione - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552622-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - TIPI DI APPALTO - DI COSTRUZIONE - IN GENERE

Il contratto di appalto per la costruzione di un immobile senza concessione edilizia è nullo, ex artt. 1346 e 1418 cod. civ., avendo un oggetto illecito per violazione delle norme imperative di cui agli artt. 31 e 41 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e 10 e 13 della legge 6 agosto 1967, n. 765, ancorché sopraggiunga ad esso condono edilizio, in quanto la nullità, una volta verificatasi, anche se non ancora dichiarata, impedisce sin dall'origine al contratto di produrre gli effetti suoi propri e ne rende inammissibile anche la convalida ai sensi dell'art. 1423 cod. civ., con la conseguenza che l'appaltatore non può pretendere, in forza del contratto nullo, il corrispettivo pattuito, senza che rilevi l'ignoranza del mancato rilascio della concessione edilizia, che non può ritenersi scusabile per la grave colpa del contraente, il quale, con l'ordinaria diligenza, ben avrebbe potuto avere conoscenza della reale situazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1423, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 10 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)