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Sez. L, Sentenza n. 1552 del 29/04/1976 (Rv. 380300 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ANTICIPAZIONE DELLE SPESE - ONERE SOLTANTO PROVVISORIO DELLO STATO - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380300-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA - ANTICIPAZIONE DELLE SPESE - ONERE SOLTANTO PROVVISORIO DELLO STATO - PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA - APPLICAZIONE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

L'art 10, quarto comma, dalla legge n 533 del 1973, nello stabilire che le spese relative ai giudizi, nelle controversie di lavoro e di previdenza, sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario, va interpretato nel senso che le spese processuali sono poste a carico dell'erario soltanto in via provvisoria, essendo stata apportata deroga solo al principio dell'anticipazione delle spese a carico della parte (art 90 cod proc civ) ma non anche a quello della soccombenza (art 91 cod proc civ). da cio consegue l'incensurabilita della sentenza del merito che condanna l'INPS, soccombente, al pagamento delle spese processuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)