Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 23 marzo 1983, causa 162/82
Epigrafe
Nel procedimento 162/82,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, del Tribunal de police di Strasburgo nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Paul Cousin e Società Woehl & Cie, di Strasburgo,
Joseph Deltour,
Pierre Allenbach e SA Allenbach, di Andlau-Barr,
Paul Leclaire e SA Éts. Tricotage mécanique de Marmoutier, di Marmoutier,
Jean Schmitt e Società Heppner, di Strasburgo,
Jean-Daniel Seegmuller e SA Transports Seegmuller et Cie, di Strasburgo,
Wolfgang Hasenack e Società Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Goebel, di Wuppertal,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CEE e sulla validità del regolamento della Commissione 10 aprile 1978, n. 749, relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della Tariffa doganale comune (GU L 101, pag 7),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori J. Mertens de Wilmars, presidente, U. Everling, presidente di Sezione, Mackenzie Stuart, O. Due e Y. Galmot, giudici,
avvocato generale : Sir Gordon Slynn
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni ed i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
punto 1
Gli artt. 84 e 95 del Codice doganale francese stabiliscono che per le merci importate in Francia è necessaria una dichiarazione dettagliata che deve contenere tutte le indicazioni necessarie per applicare le disposizioni doganali e per redigere statistiche doganali. Questa dichiarazione deve soprattutto indicare il paese d'origine della merce.
La violazione di tali disposizioni costituisce una contravvenzione doganale punibile con ammenda.
Il regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148, pag. 1) stabilisce, all'art. 5, che
«una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione».
Il regolamento della Commissione 10 aprile 1978, n. 749, relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della Tariffa doganale comune (GU L 101, pag. 7), adottato in forza del regolamento sopra menzionato, stabilisce all'art. 1 che:
«i prodotti tessili dei capitoli 51 e da 53 a 62 della Tariffa doganale comune sono considerati originari di un paese o della Comunità se i prodotti vi hanno formato oggetto di una trasformazione completa a norma dell'art. 2».
Ai sensi dell'art. 2,
«si considerano complete le lavorazioni o trasformazioni :
a) che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati esclusi tuttavia quelli enumerati nell'elenco A, ai quali si applicano le disposizioni speciali per detto elenco;
b) enumerate nell'elenco B».
I filati di cotone non preparati per la vendita al minuto di cui alla voce 55.05 rientrano nell'elenco A, menzionato alla lettera a) della suddetta disposizione, che cita al riguardo, come «lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere di ”prodotti originari”», la ”fabbricazione a partire da prodotti di cui alle voci n. 55.01 o n. 55.03». I filati di contone non figurano nell'elenco B.
Il terzo comma dell'art. 2 del regolamento n. 749/78 elenca inoltre un certo numero di lavorazioni o di trasformazioni che «si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria», come tra l'altro le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione delle merci nel loro stato durante il trasporto e magazzinaggio, le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento o lavatura ed i cambiamenti di colli.
punto 2
Nel periodo tra il 1978 e l'ottobre 1980, la ditta Éts. Tricotage mécanique de Marmoutier e la ditta Allenbach, entrambe aventi sede in Francia, acquistavano filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, classificati nella voce 55.05 B II, dalla ditta Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Goebel (in prosieguo denominata WGF), con sede in Wuppertal, nella Repubblica federale di Germania, il cui rappresentante in Francia è il sig. Delfour.
I moduli per la dichiarazione doganale relativi a tali importazioni venivano compilati dagli spedizionieri, e vale a dire rispettivamente le ditte Woehl, Heppner e Seegmuller, in base alle istruzioni ricevute dalla WGF. Essi indicavano quale paese d'origine la Repubblica federale di Germania.A seguito di un'ulteriore indagine, l'amministrazione doganale francese constatava che la WGF era una ditta operante nella rifinitura, principalmente, di filo di Scozia che aveva acquistato del filato di cotone grezzo, soprattutto in Egitto e negli Stati Uniti, poi immesso in libera pratica nella Repubblica federale di Germania. Il suddetto filato era stato sottoposto dalla WGF alle seguenti lavorazioni:
la gazatura, nel caso in cui non fosse già avvenuta prima dell'acquisto da parte della WGF;
la mercerizzazione, vale a dire il trattamento del cotone in un detersivo forte con contemporanea trazione, procedimento diretto a conferire al filato una lucentezza simile a quella della seta nonché una più elevata resistenza allo strappo;
l'avvolgimento del filato sulle bobine di tintura, nonché la tintura stessa; quest'ultimo procedimento si svolge in apparecchiature speciali che consentono di ottenere resistenze al lavaggio oltre i 90o sino alla resistenza all'ebollizione;
il riavvolgimento del filato per consentirne l'uso immediato nella fabbricazione di maglieria di qualità.
Ritenendo che tali lavorazioni non consentivano, a norma del regolamento n. 749/78, di considerare la Repubblica federale di Germania come paese d'origine dei filati di cotone importati in quanto da esse non conseguiva una diversa classificazione doganale dei filati, l'amministrazione doganale citava in giudizio le varie ditte e persone ritenute responsabili delle dichiarazioni doganali, imputandole di falso nelle dichiarazioni.
Queste azioni penali rientravano in tutta una serie di procedimenti intentati dinanzi a vari Tribunaux de police per falsa dichiarazione d'origine all'atto dell'importazone di filati di cotone venduti dalla WGF. In un caso, il Tribunal de police di Troyes assolveva gli imputati, ritenendo che le lavorazioni effettuate dalla WGF avessero conferito al filato qualità sostanziali tali da consentirne un'utilizzazione in precedenza esclusa, e che l'art. 2, 3o comma, del regolamento n. 749/78 permettesse un'interpretazione secondo cui le lavorazioni effettuate dalla WGF, di importanza maggiore rispetto a quelle elencate in tale comma, fossero atte a conferire il carattere di prodotti originari. In un altro caso, il Tribunal de police di Tourcoing condannava lo spedizioniere imputato a 106 ammende, di FF 300 ognuna e la WGF, nonché il suo direttore, sig. Hasenack, a 106 ammende, di FF 200 ognuna, assolvendo gli importatori francesi.
punto 3
L'amministrazione doganale sosteneva dinanzi al Tribunal de police di Strasburgo che spettava a tutti gli interessati effettuare controlli ragionevoli circa la vera origine della merce, e che nella fattispecie tutti gli importatori, messi in guardia da differenze di prezzo, potevano facilmente appurare che il paese d'origine dei filati importati non era la Repubblica federale di Germania. Nelle sentenze 15 dicembre 1976 (causa 41/76, Donckerwolcke, Racc. pag. 1921) e 28 marzo 1979 (causa 179/78, Rivoira, Racc. pag. 1147), la Corte ha dichiarato compatibile con l'art. 30 del Trattato CEE l'obbligo di indicare il paese d'origine anche per i prodotti in libera pratica in un altro Stato membro.
Gli spedizionieri sostenevano che non si può addebitar loro di aver omesso di controllare le indicazioni d'origine loro fornite. La WGF, l'Hasenack e il Deltour sostenevano che l'obbligo di indicare il paese d'origine per scopi unicamente statistici, benché fosse risaputo che la merce poteva essere importata liberamente in esenzione da diritti doganali, costituiva una misura equivalente ad una restrizione quantitativa, che inoltre i prodotti esportati dalla WGF avevano subito una lavorazione sostanziale nella Repubblica federale di Germania ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 802/68, e che il regolamento n. 749/78 costituiva un ostacolo all'applicazione dell'art. 30 del Trattato CEE. Gli importatori francesi hanno anche sostenuto che la Repubblica federale di Germania era il vero paese d'origine del prodotto e che in ogni caso le istruzioni relative allo sdoganamento erano state fornite ai trasportatori dal fornitore tedesco.
Il Tribunal de police di Strasburgo ha ritenuto che, ad un primo esame, l'amministrazione doganale, senza violare le disposizioni di diritto comunitario, fosse legittimata ad imporre l'indicazione della prima origine della merce importata. Tuttavia, la conoscenza di tale origine solleva il problema dell'interpretazione del regolamento della Commissione n. 749/78, ed in particolare dell'art. 2 dello stesso, il quale fissa l'entità della lavorazione e delle trasformazioni sul piano della classificazione doganale, non più solo su quello delle operazioni materiali eseguite sul prodotto ai sensi del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, e del regolamento della Commissione 24 maggio 1971, n. 1039, relativo alla determinazione dell'origine di determinati prodotti tessili (GU L 113, pag. 13). Ci si può quindi chiedere se le eccezioni di cui all'art 2 del regolamento n. 749/78 non costituiscano una misura vietata dall'art. 30 del Trattato CEE.
Con sentenza 15 marzo 1982, il Tribunal de police di Strasburgo ha quindi deciso, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'interpretazione del Trattato CEE, e in particolare quella dell'art. 30 dello stesso, porti a ritenere che il requisito posto dal regolamento (CEE) della Commissione 10 aprile 1978, n. 749, agli artt. 1 e 2, perché si possa attribuire ad alcuni prodotti tessili la qualificazione giuridica, in riferimento alla normativa doganale, di prodotto originario di uno Stato membro della CEE, costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa».
punto 4
La sentenza di rinvio è stata registrata nella cancelleria della Corte il 28 maggio 1982.
Conformemente all'art. 20 del protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte di giustizia, hanno presentato osservazioni scritte la ditta Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Goebel, il sig. Wolfgang Hasenack e il sig. Joseph Deltour, con gli avvocati Jean-Claude Woog e Jean-François Durand, del foro di Parigi, il sig. Pierre Allenbach e la ditta Allenbach nonché il sig. Paul Leclaire e la ditta Éts. Tricotage mécanique de Marmoutier, con l'avv. Daniel Ohi, del foro di Strasburgo, e il sig. Paul Cousin e la ditta Woehl, il sig. Jean Schmitt e la ditta Heppner nonché il sig. Jean-Daniel Seegmuller e la ditta Seegmuller, con l'avv. F. Girard, del foro di Parigi, il Governo della Repubblica italiana, rappresentato dall'Avvocato dello Stato, Aldo Linguiti, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Rolf Wägenbaur, consigliere giuridico.
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale la Corte, con ordinanza 28 ottobre 1982, ha deciso di rimettere la causa alla Quinta Sezione, a norma dell'art. 95 del regolamento di procedura, e di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha tuttavia chiesto alla WGF ed alla Commissione di rispondere per iscritto, prima dell'udienza, a taluni quesiti relativi alle lavorazioni eseguite dalla WGF nonché alle valutazioni alla base del regolamento n. 749/78.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 1. Osservazioni della ditta Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Goebel, del sig. Hasenack e del sig. Deltour
paragrafo 1
La WGF, il sig. Hasenack ad il sig. Deltour osservano che a norma dell'art. 5 del regolamento n. 802/68, l'origine dei prodotti ottenuti in un paese con merci importate è anzitutto di natura economica, essendo fondata su una trasformazione o lavorazione sostanziale e su di una trasformazione economicamente giustificata. In materia di prodotti tessili, e soprattutto per quanto riguarda il filo di Scozia, la Commissione ha ritenuto che questi criteri sono soddisfatti quando i prodotti hanno subito una trasformazione completa equivalente a una fase della fabbricazione, ciò che si verifica nel caso in cui quest'ultima ha l'effetto di classificare il prodotto in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti impiegati.
paragrafo 2
Dal preambolo del regolamento n. 749/78 traspare la volontà della Commissione di derogare al principio di cui all'art. 5 del regolamento n. 802/68. L'esame delle norme del regolamento n. 749/78 dimostra che i casi in cui le lavorazioni o trasformazioni non devono essere considerate complete sono molto più numerosi di quelli in cui si può constatare l'opposto. In particolare, i vari prodotti inclusi nell'elenco A, tra i quali rientrano i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, sono soggetti ad un regime eccezionale e di deroga che comporta condizioni molto più rigide ai fini della determinazione dell'origine comunitaria.
paragrafo 3
Questa eccezione è tanto più rigorosa ed ingiustificata in quanto le lavorazioni eseguite sul filato dalla WGF erano di notevole rilevanza. Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 802/68, le operazioni di gazatura, di mercerizzazione e di tintura costituiscono una «lavorazione sostanziale», «che rappresenta una fase importante della fabbricazione». Tale assunto viene corroborato dal regolamento del Consiglio 24 maggio 1971, n. 1039, relativo alla determinazione dell'origine di taluni prodotti tessili (GU L 113, pag. 13), secondo cui soprattutto la «tintura, qualora quest'ultima sia accompagnata da qualsiasi operazione di rifinitura atta a rendere il prodotto tinto direttamente utilizzabile come tale» conferiva una nuova origine al prodotto. La WGF è una ditta attezzata specialmente per le lavorazioni di tintura, di gazatura e di mercerizzazione. Si tratta di procedimenti molto complessi, di alto livello tecnologico, che consentono la fabbricazione di un prodotto tessile di maggior valore tecnico nonché economico che può essere usato come tale, cosa impossibile prima delle lavorazioni suddette.
paragrafo 4
Il regolamento n. 749/78 e relativo elenco A portano quindi a privare arbitrariamente il prodotto esportato dalla WGF della qualificazione di prodotto originario della Comunità in ossequio ad un protezionismo nazionale che contrasta con lo spirito del Trattato.
paragrafo 5
La descrizione, di cui all'art. 2, 3o comma, del regolamento n. 749/78, delle operazioni tecniche che non possono conferire carattere originario al prodotto, non presenta inoltre alcuna relazione coi trattamenti cui la WGF sottoponeva i filati tessili, ciò che può dimostrare a contrario che tali prodotti si possono considerare sottoposti a lavorazioni sufficienti a conferir loro il carattere di prodotto originario della Comunità.
paragrafo 6
Il regolamento n. 749/78 non risponde né agli scopi né alle esigenze del regolamento n. 802/68, in applicazione del quale è stato adottato, in quanto non tiene conto delle caratteristiche sostanziali specifiche del prodotto risultante dalla trasformazione. La Commissione ha adottato, senza essere competente, nuovi provvedimenti più restrittivi di quelli stabiliti dall'art. 5 del regolamento n. 802/68, snaturando tale disposizione.
paragrafo 7
L'art. 2 del regolamento n. 749/78 nonché i relativi allegati sono quindi invalidi.
paragrafo 8
Questo regolamento costituisce inoltre una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione. Da un lato, in contrasto con la sentenza della Corte 15 dicembre 1976 (causa 41/76, Donckerwolcke, Race. pag. 1921), esso costringe l'importatore a dichiarare — quanto all'origine — più di quanto può ragionevolmente essergli noto. D'altra parte, consente alle autorità doganali nazionali di applicare provvedimenti restrittivi all'importazione. Per effetto di tale regolamento, l'importazione dei suddetti prodotti nel territorio francese è soggetta ad un certificato d'importazione (D 1), benché si tratti di prodotti in libera pratica. Per il rilascio di questo certificato d'importazione, occorre generalmente per lo meno un mese, e nel frattempo le merci vengono immagazzinate da due a sei settimane dalla dogana, occasionando quindi oneri finanziari sotto forma di spese di magazzinaggio ed ostacolando la rapidità dello smercio, particolarmente necessaria nell'industria tessile.
paragrafo 9
La WGF, lo Hasenack ed il Deltour propongono quindi di risolvere la questione sollevata come segue:
paragrafo 10
1. Neil'adottare, col regolamento n. 749/78, in forma di attuazione, provvedimenti più restrittivi di quelli contenuti nel regolamento n. 802/68, che essa era tenuta ad applicare, la Commissione ha oltrepassato i suoi poteri e di conseguenza, il regolamento n. 749/78, e più in particolare gli artt. 1 e 2 dello stesso, sono invalidi.
2. Le disposizioni restrittive stabilite dalla Commissione nel regolamento n. 749/78, adottate in violazione del regolamento del Consiglio n. 802/68, creano un ostacolo sostanziale, commerciale ed economico alla libera circolazione delle merci e costituiscono quindi misure di effetto equivalente vietate dall'art. 30 del Trattato.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 2. Osservazioni del sig. Pierre Allenbach e della ditta Allenbach nonché del sig. Paul Leclaire e della ditta Éts. Tricotage mécanique de Marmoutier
paragrafo 1
Gli importatori francesi di filati di cotone forniti dalla WGF, le ditta Allenbach e Éts. Tricotage mécanique de Marmoutier ed i loro amministratori, osservano anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'obbligo di indicare il paese di origine sul modulo di dichiarazione doganale non costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa purchè si tratti di merci oggetto di provvedimenti di politica commerciale adottati dallo Stato membro importatore in conformità con il Trattato. Ora, nel periodo di cui trattasi, la Francia non ha chiesto l'applicazione dell'art. 115 del Trattato per i filati provenienti dall'Egitto e dagli Stati Uniti d'America. Un controllo istituito con disposizioni nazionali è quindi illecito e contrasta con l'art. 30 del Trattato CEE. La possibilità di applicazione futura di misure di salvaguardia non può costituire il fondamento legittimo né di un obbligo generale e permanente per gli importatori di chiedere il rilascio di una licenza, né di un obbligo di dichiarare il paese d'origine dei prodotti importati.
paragrafo 2
L'applicazione del regolamento n. 749/78 porta inoltre ad imporre all'importatore, in contrasto con la sentenza della Corte nella causa Donckerwolcke, di dichiarare — quanto all'origine — più di quanto gli è noto o può essergli ragionevolemente noto. Egli è in grado di appurare che il prodotto di base è stato lavorato in Germania, ma gli è impossibile o estremamente difficile conoscere lo stato in cui questo prodotto di base era stato, come tale, fornito alla WGF, e non gli compete procedere ad un'indagine presso gli stabilimenti della WGF. Ponendo l'importatore dinanzi a difficoltà estremamente serie nel determinare l'origine del prodotto, la disciplina relativa all'origine dei filati di cotone ha per effetto, se non per oggetto, di limitare gli scambi. Ora, una simile disciplina non deve avere uno scopo di difesa commerciale o dimostrarsi uno strumento protezionistico. A ciò si aggiunge, nella fattispecie, una misura di effetto equivalente adottata dalla Francia, vale a dire l'obbligo di richiedere una licenza di importazione.
paragrafo 3
Per quanto riguarda i criteri relativi alla determinazione dell'origine, nel regolamento n. 749/78 la Commissione è ricorsa alla nozione di «trasformazione completa», mentre nel regolamento del Consiglio n. 802/68 si richiedeva solo «una lavorazione o trasformazione sostanziale». Si tratta quindi, ovviamente, di una condizione molto più restrittiva. Tra i criteri alternativi dell'art. 5 del regolamento n. 802/68, la Commissione ha di proposito adottato solo quello della «fabbricazione di un prodotto nuovo». Questa concezione restrittiva dell'origine nonché il riferimento alla tariffa doganale come criterio determinante, discutibile sotto il profilo della «trasformazione sostanziale», contrastano con l'art. 5 del regolamento del Consiglio n. 802/68, norma giuridica di rango superiore.
paragrafo 4
Conformemente alla sentenza della Corte 26 gennaio 1977 (causa 49/76, Gesellschaft für Überseehandel, Race. 1977, pag. 41), non è opportuno né sufficiente basarsi sulla considerazione meramente astratta della nomenclatura doganale ai fini dell'applicazione dei criteri generali stabiliti dal regolamento n. 802/68. Le operazioni eseguite dalla WGF costituiscono una lavorazione sostanziale in quanto sono alquanto complesse, svolgono un ruolo determinante nel processo di fabbricazione del filato e finiscono col modificare l'aspetto e le qualità intrinseche di resistenza e di robustezza del prodotto finito. Si tratta delle ultime lavorazioni eseguite sul prodotto prima di venderlo come tale e di una lavorazione economicamente giustificata in mancanza della quale il filato non sarebbe utilizzabile. Questa lavorazione viene effettuata da una ditta specialmente attrezzata a tal fine. Nel considerare solo i prodotti di base usati per fabbricare il filato di cotone, il regolamento n. 749/78 viene necessariamente meno a quanto disposto dall'art. 5 del regolamento n. 802/68.
paragrafo 5
L'Allenbach e la ditta Allenbach nonché il Leclaire e la ditta Éts. Tricotage mécanique de Marmoutier propongono quindi di risolvere la questione sollevata come segue:
paragrafo 6
Il Trattato di Roma ed in particolare gli artt. 9 e segg., 30, 110 e 115 dello stesso nonché altre norme di diritto comunitario portano a ritenere che il principio di pretendere la dichiarazione dell'origine delle merci all'atto dello sdoganamento, è illegittimo e costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.
paragrafo 7
In ogni caso, il regolamento n. 749/78 stabilisce criteri di determinazione dell'origine delle merci che contrastano con le disposizioni generali del regolamento n. 802/68 e costituiscono misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 3. Osservazioni del sig. Cousin e della ditta Woehl, del sig. Schmitt e della ditta Heppner nonché del sig. Seegmuller e della ditta Seegmuller
paragrafo 1
Gli spedizionieri, Cousin e ditta Woehl, Schmitt e ditta Heppner, nonché Seegmuller e ditta Seegmuller, sostengono che l'amministrazione doganale, nelle conclusioni presentate dinanzi al Tribunal de police, ha cercato di svuotare di qualsiasi significato l'espressione «ragionevole», usata dalla Corte in particolare nella sentenza Donckerwolcke, obbligando lo spedizioniere a svolgere indagini sulla esattezza delle istruzioni ricevute ed istituendo una responsabilità oggettiva, indipendentemente dalla possibilità da parte sua di conoscere l'origine giuridica della merce. Questo atteggiamento contrasta non soltanto con la sentenza della Corte nella causa Donckerwolcke, bensì anche con le garanzie fornite dall'amministrazione doganale francese in una lettera indirizzata alla federazione degli spedizionieri, ove essa sosteneva che questi ultimi, nella maggior parte dei casi, non erano incriminabili salvo il caso di colpa propria. Esso contrasta anche col principio di certezza del diritto espresso dalla Corte nella sentenza 9 luglio 1981 (causa 169/80, Gondrand, Racc. 1981, pag. 1931).
paragrafo 2
Il regolamento n. 749/78 dissimula maldestramente le norme di deroga del principio di cui all'art. 5 del regolamento n. 802/68 che vi sono state incluse. Mentre il regolamento n. 802/68 stabiliva due condizioni alternative, vale a dire la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione, il regolamento n. 749/78 cumula queste condizioni, stabilendo che i prodotti devono aver formato oggetto di una trasformazione completa che rappresenti una fase della fabbricazione. La WGF ha aumentato notevolmente il valore del filato importato, ed il prodotto è commercialmente nuovo nel senso che è destinato ad essere venduto ad un'altra categoria di commercianti.
paragrafo 3
Si doveva tener conto di questo carattere derogatorio del regolamento n. 749/78 per controllarne la legittimità: o il regolamento n. 749/78 doveva attuare il regolamento n. 802/68 e non poteva contenere nessuna norma di deroga all'art. 5 di quest'ultimo, oppure si trattava di adottare disposizioni di deroga al regolamento n. 802/68, e, in tal caso, ciò poteva avvenire solo in applicazione dell'art. 235 del Trattato CEE.
paragrafo 4
Inoltre, a loro parere, il regolamento n. 749/78 non dispone misure di effetto equivalente vietate dal Trattato, ma queste ultime non sono configurabili nelle prassi nazionali delle autorità francesi in quanto persone che dimostrano la loro buona fede e l'impossibilità in cui si trovavano di conoscere la vera origine della merce vengono penalmente perseguite.
paragrafo 5
Il Cousin e la ditta Woehl, lo Schmitt e la ditta Heppner, nonché il Seegmuller e la ditta Seegmuller, propongono quindi di risolvere la questione sollevata come segue.
paragrafo 6
Il regolamento n. 749/78 è illegittimo in quanto adottato da un'autorità incompetente e senza osservare l'apposita procedura contemplata dall'art. 235 del Trattato CEE.
paragrafo 7
Qualunque sia l'origine delle merci che, in libera pratica, vengono immesse al consumo in un altro paese della Comunità, qualsiasi obbligo penalmente sanzionato, di indicare la prima origine effettiva o presunta costituisce una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, qualora l'imputato possa allegare a sua difesa ordini ed indicazioni precise. L'obbligo di procedere a controlli ai fini della dichiarazione di origine delle merci, non vincola l'autore della dichiarazione a determinare l'entità della lavorazione effettuata nel paese esportatore della merce.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 4. Osservazioni del Governo della Repubblica italiana
paragrafo 1
Il Governo della Repubblica italiana osserva che il problema sollevato è già stato risolto nella giurisprudenza della Corte (sentenza 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolcke, Racc. pag. 1921). Si tratta di valutarlo in modo più specifico, in rapporto alle disposizioni del regolamento n. 749/78.
paragrafo 2
La legittimità dell'obbligo di dichiarare il paese d'origine è stata riconosciuta. Nel settore tessile, tale dichiarazione appare d'importanza determinante sia per l'efficace gestione della politica comunitaria, basata sull'istituzione di quote di autolimitazione delle esportazioni, rigidamente ripartite tra i vari Stati membri, sia per rendere praticabile il ricorso ad eventuali misure di salvaguardia stabilite dall'art. 115 del Trattato CEE. Tuttavia se si chiedesse all'importatore di dichiarare più di quanto gli è noto o può ragionevolmente essergli noto, quest'obbligo potrebbe diventare incompatibile con l'art. 30 del Trattato CEE.
paragrafo 3
Non si vede quindi come gli artt. 1 e 2 del regolamento n. 749/78 possano entrare in conflitto con l'art. 30. Poiché stabiliscono parametri precisi per la determinazione dell'origine, e validi per tutti gli Stati membri, tali, norme contribuiscono invece a creare condizioni più agevoli per l'assolvimento dell'obbligo di dichiarazione. L'eventuale eccessiva onerosità di tale obbligo non può mai dipendere dall'applicazione di questo regolamento, bensì solo da circostanze particolari che si debbono valutare in relazione a casi concreti.
paragrafo 4
La questione sollevata, va quindi risolta confermando i principi affermati nella sentenza 15 dicembre 1976, ed escludendo che le norme del regolamento n. 749/78 creino una situazione vietata dall'art. 30 del Trattato.
SENTENZA › In fatto › II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte a norma dell'art. 20 del Protocollo sullo statuto (CEE) della Corte di giustizia › 5. Osservazioni della Commissione delle Comunità europee
paragrafo 1
La Commissione osserva anzitutto che, tenuto conto delle contrastanti interpretazioni cui poteva dar luogo la formulazione, necessariamente molto generica, del regolamento n. 802/68, era parso necessario disporre norme di attuazione. Il regolamento n. 749/78 rispondeva all'esigenza di precisare, interpretando l'art. 5 del regolamento n. 802/68, le trasformazioni che venivano a conferire ad ogni prodotto tessile il carattere originario di un paese o della Comunità. La scelta del sistema fissato dal regolamento n. 749/78 è stata dettata dalla considerazione che questo era già stato adottato per applicare preferenze generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo, vale a dire col regolamento della Commissione 23 dicembre 1977, n. 2966, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione di preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via di sviluppo (GU L 350, pag. 1).
paragrafo 2
Per quanto riguarda il caso di specie, le lavorazioni che consistono nel «gazare, mercerizzare, avvolgere prima della tintura e riawolgere» i filati di cotone, non conferiscono il carattere di «prodotti originari».
paragrafo 3
La questione proposta dal Tribunal de police di Strasburgo riguarda soltanto l'interpretazione dell'art. 30 e non riguarda in particolare la compatibilità del regolamento n. 749/78 con l'art. 5 del regolamento n. 802/68. Poiché il giudice a quo non ha sollevato nessuna questione circa il regolamento n. 802/68, non è necessario approfondire la questione dell'interpretazione dell'art. 5 di quest'ultimo. Tuttavia, è opportuno richiamare l'attenzione di detto giudice sulla possibilità di applicare l'art. 5 del regolamento n. 802/68 alle importazioni anteriori al 1o maggio 1978, data di entrata in vigore del regolamento n. 749/78.
paragrafo 4
La Corte ha riconosciuto un certo margine discrezionale alle istituzioni della Comunità nell'esercizio del loro potere legislativo qualora provvedimenti controversi rientrassero in un contesto favorevole alle libertà degli scambi. Benché i criteri economici del regolamento n. 802/68 consentano di sostenere che determinate trasformazioni o lavorazioni conferiscono il carattere di prodotti originari dello Stato membro in questione, mentre la norma specifica del regolamento n. 749/78 lo esclude, non per questo quest'ultimo viola l'art. 30. Esso costituisce un provvedimento di attuazione dell'art. 5 del regolamento n. 802/68, i cui criteri generali avevano dato luogo ad interpretazioni divergenti. Le precisazioni apportate col regolamento n. 749/78 si contraddistinguono indubbiamente per mancanza di elasticità. Per contro, questo regolamento raggiunge in pieno il suo obiettivo, creando un'indiscutibile certezza del diritto. La Commissione non ha quindi oltrepassato i limiti fissati all'esercizio delle proprie funzioni.
paragrafo 5
La Commissione fa osservare, d'altro canto, che non risulta chiaro come il mutamento di regime giuridico avvenuto col regolamento n. 749/78 implichi un ostacolo agli scambi. L'importazione in Francia di filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, immessi in libera pratica nella Repubblica federale di Germania, ma originari degli Stati Uniti o dell'Egitto, è libera e si effettua senza pagamento di diritti doganali, poiché la Francia non ha adottato provvedimenti di salvaguardia ai sensi dell'art. 115 del Trattato CEE.
paragrafo 6
La Commissione propone quindi di risolvere la questione sollevata dal Tribunal de police di Strasburgo come segue:
paragrafo 7
L'art. 30 del Trattato CEE va interpretato nel senso che nella sfera di applicazione di tale norma non rientra il regolamento della Commissione n. 749/78, adottato in attuazione del regolamento del Consiglio n. 802/68, e in vigore dal 1o maggio 1978, ai sensi del quale i filati di cotone preparati per la vendita al minuto (voce doganale 55.05) sono considerati originari di un paese, solo se sono stati fabbricati con prodotti classificati nelle voci n. 55.01 o n. 55.03 della TDC.
SENTENZA › In fatto › III — Risposte ai quesiti della Corte
punto 1
Nel rispondere ai quesiti sottopostile dalla Corte di giustizia, la WGF ha fornito le seguenti precisazioni circa le lavorazioni da essa effettuate:
La gazatura del filato grezzo è un procedimento di rifinitura nel corso del quale la peluria e le piccole fibre che fuoriescono dal filato ritorto vengono bruciate. II filato di cotone diventa quindi più liscio, più soffice al tatto e di miglior aspetto. La gazatura si effettua passando il filato a una fiamma di gas.
La mercerizzazione consiste nel trattamento del cotone in un detersivo forte con contemporanea trazione. Il suo obiettivo consiste nel conferire al filato una lucentezza simile a quella della seta nonché una migliore resistenza allo strappo.
La tintura effettuata dalla WGF si opera con un'apposita apparecchiatura tra le più moderne — che consente di tingere fino a 800 kg di filato — dotata di un calcolatore elettronico per garantire una stabile uniformità di colarazione, e che consente di ottenere una resistenza al lavaggio a 80o o persino all'ebollizione. Con questa lavorazione; la WGF è in grado di raggiungere i risultati migliori relativamente alla resistenza al sudore ed allo sfregamento. Il programma di colorazioni da essa offerto è unico in Europa.
L'aumento del valore del prodotto finito rispetto al filato grezzo, determinato dalle suddette lavorazioni, è pari al 159 %. Le mere operazioni di tintura comportano un aumento del 99 % del valore.
Queste operazioni di rifinitura conducono ad una modifica determinante dei filati grezzi per quanto riguarda il loro aspetto ottico, la loro resistenza all'uso ed il loro grado di pulitura. Il filato grezzo, di per sé, non ha alcuna specifica utilità. Solo dopo le operazioni di rifinitura il filato può essere utilizzato, ad esempio per fabbricare calze, magliette o maglie a collo alto.
punto 2
Nel rispondere ad un quesito sottopostole, la Commissione ha esposto come segue i motivi che l'avevano indotta a scegliere, nell'ambito del regolamento n. 749/78, la voce doganale e ad escludere operazioni come quelle di gazatura, mercerizzazione, tintura e riavvolgimento dal campo di quelle che conferiscono il carattere di prodotto originario.
L'art. 5 del regolamento n. 802/68 richiede un interpretazione dei criteri adottati in ordine alla quale il regolamento non fornisce alcuna precisazione. Si sarebbero pertanto potuti concepire vari metodi per l'attuazione di provvedimenti d'applicazione, essendosi già in passato fatto ricorso a ciascuno di essi in determinati casi. Un primo metodo consiste nel procedere ad una descrizione dettagliata dell'operazione di trasformazione o di lavorazione sostanziale; un secondo consiste nello stabilire la percentuale di valore aggiunto giudicata indispensabile affinché vi sia trasformazione o lavorazione sostanziale; il terzo consiste nel cambiamento di voce doganale, con l'aggiunta, all'occorrenza, di criteri supplementari. Nel regolamento n. 749/78, la Commissione ha adottato quest'ultimo metodo.
La scelta del metodo suddetto non è avvenuta in base a considerazioni di ordine economico, ma per i vantaggi pratici che offre. Un sistema analogo è stato adottato sin dal 1971 per applicare preferenze generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo e di conseguenza è ben noto agli operatori economici (v. regolamento della Commissione 23 dicembre 1977, n. 2966, relativo alla definizione della nozione di prodotti originari per l'applicazione di preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di. paesi in via di sviluppo — GU L 350', pag. 1). Un prodotto tessile importato da un paese in via di sviluppo deve soddisfare contemporaneamente alle disposizioni degli accordi nel settore tessile, ivi comprese le norme sulla determinazione dell'origine contenute nel regolamento n. 749/78, e le condizioni per l'accesso preferenziale a norma del sistema di preferenze generalizzate, ivi comprese le norme relative all'origine. Inoltre, il sistema adottato è di semplice applicazione e garantisce agli operatori economici la certezza del diritto.
Il regolamento n. 749/78 richiama, nel secondo considerando, la nozione di «trasformazione completa che rappresenti una fase della fabbricazione». Nel campo dei prodotti tessili, la tariffa doganale è concepita nel senso che ad ogni fase della fabbricazione (cotone in matassa — cardato o pettinato — filato — tessuto — indumento) corrisponda una nuova voce doganale. La Commissione ritiene che la gazatura, la mercerizzazione e la tintura non implicano una lavorazione effettivamente «sostanziale», in quanto il prodotto costituisce, prima e dopo, del filato di cotone. Non si può comunque parlare al riguardo di «trasformazione completa», espressione con cui il regolamento n. 749/78 specifica i termini «trasformazione o lavorazione sostanziale» di cui all'art. 5 del regolamento n. 802/68.
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale
paragrafo 1
Il sig Cousin e la ditta Woehl, il sig. Schmitt e la ditta Heppner nonché il sig. Seegmuller e la ditta Seegmuller, con l'avv. F. Girard, il sig. Alienbach e la ditta Alienbach nonché il sig. Leclaire e la ditta Ets. Tricotage mécanique de Marmoutier, con l'aw. Bollecker, il sig. Hasenack e la ditta Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Goebel, nonché il sig. Deltour, con gli aw.ti Woog e Dureand, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Wägenbaur, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 12 gennaio 1983.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 9 febbraio 1983.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con sentenza 15 marzo 1982, pervenuta alla cancelleria il 28 maggio 1982, il Tribunal de police di Strasburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CEE nonché sulla validità del regolamento della Commissione 10 aprile 1978, n. 749, relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei capitoli 51 e 53 — 62 della Tariffa doganale comune (GU L 101, pag. 7), per poter valutare la compatibilità col diritto comunitario di azioni penali relative a false dichiarazioni d'origine emesse all'atto dell'importazione di filato di cotone.
punto 2
Dette azioni sono state promosse contro un produttore tedesco di filato di cotone ed il suo rappresentante in Francia, contro due clienti francesi del suddetto produttore e contro gli spedizionieri incaricati di espletare le formalità doganali relative a varie operazioni d'importazione in Francia di filato di cotone proveniente dalla Repubblica federale di Germania, per violazione delle disposizioni della normativa doganale francese che prescrivono, ai fini della redazione delle statistiche doganali, l'indicazione del paese d'origine della merce importata nei moduli per la dichiarazione doganale.
punto 3
Il produttore di filato di cotone, ditta Wuppertaler Garnbleicherei und Färberei Eduard Goebel (in prosieguo WGF) di Wuppertal, Repubblica federale di Germania, forniva per anni, ed in particolare tra il 1978 e l'ottobre 1980, a vari clienti francesi, tra cui la ditta Éts. Tricotage mécanique de Marmoutier e la ditta Allenbach, ambedue con sede in Francia, filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, compresi nella voce 55.05 B II della Tariffa doganale comune. I moduli per la dichiarazione doganale venivano compilati da spedizionieri, tra cui le ditte Woehl, Heppner e Seegmuller, in base alle istruzioni della WGF. Essi indicavano come paese d'origine la Repubblica federale di Germania.
punto 4
Nel corso di successive indagini, l'amministrazione doganale francese accertava che la WGF, impresa che si occupa della rifinitura di prodotti tessili, acquistava, soprattutto in Egitto e negli Stati Uniti, filato di cotone grezzo e sottoponeva questo prodotto, messo in libera pratica nella Repubblica federale di Germania, a varie operazioni di rifinitura, vale a dire la tintura e generalmente anche la gazatura e la mercerizzazione, prima di venderlo agli utenti. Ritenendo che, a norma del regolamento della Commissione n. 749/78, tali lavorazioni non consentissero di considerare la Repubblica federale di Germania come paese d'origine dei filati di cotone, l'amministrazione doganale francese promuoveva dinanzi a vari Tribunaux de police azioni penali contro la WGF e le varie ditte e persone interessate dalle importazioni di cui trattasi.
punto 5
Uno dei tribunali aditi, il Tribunal de police di Troyes, ha ritenuto che le operazioni effettuate dalla WGF costituiscano lavorazioni sostanziali che conferiscono al filato il carattere di prodotto originario tedesco e di conseguenza ha assolto gli imputati. Un altro tribunale, il Tribunal de police di Tourcoing, ha condannato per ciascuna operazione di importazione di filato la WGF nonché il suo direttore a 106 ammende di FF 200 ognuna e lo spedizioniere in questione a 106 ammende di FF 300 ognuna, ammende per le quali la WGF e il suo direttore sono inoltre stati dichiarati solidalmente responsabili, ed ha assolto gli importatori francesi interessati.
punto 6
Nell'ambito di un procedimento analogo, il Tribunal de police di Strasburgo ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'interpretazione del Trattato CEE, in particolare quella dell'art. 30 dello stesso, porti a ritenere che il requisito posto dal regolamento (CEE) della Commissione 10 aprile 1978, n. 749, agli artt. 1 e 2 perché si possa attribuire ad alcuni prodotti tessili la qualificazione giuridica, in riferimento alla normativa doganale, di prodotto originario di uno Stato membro della CEE, costituisca una misura d'effetto equivalente ad una restrizione quantitativa.»
SENTENZA › In diritto › La normativa comunitaria pertinente
punto 7
L'art. 5 del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 802, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (GU L 148, pag. 1), stabilisce che:
«Una merce nella cui produzione sono intervenuti due o più paesi è originaria del paese nel quale è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo e che abbia come risultato la fabbricazione di un prodotto nuovo o che rappresenti una fase importante della fabbricazione».
A norma dell'art. 14 dello stesso regolamento, la Commissione, nell'ambito del procedimento contemplato dai nn. 2 e 3 del medesimo articolo e previo parere del Comitato dell'origine, può adottare le disposizioni necessarie per l'attuazione del citato art. 5.
punto 8
Avvalendosi di questa facoltà, la Commissione, con regolamento n. 749/78, ha stabilito che í prodotti tessili ai qualia si applica questo regolamento sono considerati originari di un paese o della Comunità «se i prodotti vi hanno formato oggetto di una trasformazione completa a norma dell'art. 2». Ai sensi di quest'ultimo articolo:
«si considerano complete le lavorazioni o trasformazioni:
a) che hanno l'effetto di classificare i prodotti ottenuti in una voce tariffaria diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, esclusi tuttavia quelli enumerati nell'elenco A, ai quali si applicano le disposizioni speciali per detto elenco;
b) enumerate nell'elenco B».
punto 9
Questa norma è completata dai due elenchi A e B, allegati al regolamento. Nell'elenco A sono enumerate le lavorazioni o le trasformazioni che determinano il cambiamento della voce doganale, ma non conferiscono il carattere di prodotti originari alle merci che le subiscono, o lo conferiscono solo a determinate condizioni. Nell'elenco B sono invece enumerate le lavorazioni o le trasformazioni che non comportano il cambiamento della voce doganale, ma che ciononostante conferiscono il carattere di prodotti originari alle merci che vi sono sottoposte. I prodotti di cui trattasi, cioè i filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, compresi nella voce 55.05 della Tariffa doganale comune, figurano solo nell'elenco A, e l'attribuzione agli stessi del carattere di prodotto originario è ivi subordinata alla seguente condizione, ad integrazione della norma base: «fabbricazione a partire da prodotti di cui alle voci n. 55.01 o n. 55.03», vale a dire a partire da cotone in massa o da cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati.
punto 10
I filati di cotone non preparati per la vendita al minuto, siano essi grezzi o gazati, mercerizzati o tinti, rientrano tutti nella voce 55.05 della Tariffa doganale comune. Ne consegue che le operazioni di gazatura, mercerizzazione e tintura non determinano la classificazione del prodotto che da esse risulta in una voce doganale diversa da quella relativa al prodotto base. Poiché queste operazioni, effettuate sul filato grezzo, non figurano nell'elenco B del regolamento n. 749/78, questo regolamento esclude che le lavorazioni di cui trattasi possano conferire una nuova origine al filato di cotone.
punto 11
Occorre aggiungere che, come si desume dalle osservazioni della WGF, l'origine tedesca dei filati di cotone da essa forniti non era mai stata contestata prima che entrasse in vigore il regolamento n. 749/78, e che solo dopo l'entrata in vigore di questo le autorità francesi hanno promosso azioni penali per falsa dichiarazione d'origine in base allo stesso regolamento.
punto 12
In questo contesto, come si desume dalla sentenza di rinvio, la questione sollevata dal Tribunal de police di Strasburgo mira in sostanza a determinare, in primo luogo, se il regolamento della Commissione n. 749/78 sia valido in quanto esclude che le operazioni di gazatura, di mercerizzazione e di tintura conferiscano l'origine comunitaria a filato di cotone grezzo importato da paesi terzi, e, in secondo luogo, se l'art. 30 del Trattato CEE vada interpretato nel senso che azioni penali promosse, in base al suddetto regolamento, per falsa dichiarazione d'origine costituiscono misure equivalenti a restrizioni quantitative all'importazione e che esso impone limiti alle sanzioni che possono essere irrogate nell'ambito di siffatte azioni.
SENTENZA › In diritto › Sulla validità del regolamento n. 749/78
punto 13
Secondo gli imputati nella causa principale, il regolamento della Commissione n. 749/78 è invalido in quanto esclude che le lavorazioni in questione conferiscano l'origine comunitaria. Innanzitutto, quest'esclusione contrasterebbe con l'art. 30 del Trattato CEE e inoltre la Commissione, adottando siffatta disposizione, avrebbe esorbitato dai poteri attribuitile dal regolamento del Consiglio n. 802/68.
punto 14
La Commissione, sostenuta dal Governo italiano, assume di aver usato in modo legittimo e regolare il proprio potere d'interpretare i termini imprecisi dell'art. 5 del regolamento n. 802/68, nell'adottare un criterio semplice e chiaro, ed oltretutto conforme ai criteri stabiliti dal regolamento della Commissione 23 dicembre 1977, n. 2966, relativo alla nozione di prodotti originari per l'applicazione di preferenze tariffarie accordate dalla Comunità economica europea a taluni prodotti di paesi in via sviluppo (GU L 350, pag. 1). Il regolamento n. 749/78 non comporterebbe nessun ostacolo agli scambi per i prodotti in libera pratica nella Comunità e non contrasterebbe quindi con l'art. 30 del Trattato CEE.
punto 15
In proposito, occorre anzitutto ossservare che, come la Corte ha dichiarato nelle sentenze 31 gennaio 1979 (causa 34/78, Yoshida Nederland/Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, Race. pag. 115; causa 114/78, Yoshida/Industrie- und Handelskammer Kassel, Race. pag. 151), la Commissione, nell'adottare disposizioni d'applicazione in forza dell'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 802/68, non deve andare al di là dei poteri conferitile dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite con questo regolamento e, più precisamente, essa deve definire criteri specifici d'origine che siano conformi ai criteri obiettivi dell'art. 5 del regolamento n. 802/68, fondamento giuridico del regolamento d'attuazione e fonte dei poteri esercitati dalla Commissione nell'adottarlo.
punto 16
Poiché i criteri specifici di origine adottati dalla Commissione nel regolamento n. 749/78 sono ricavati, anzitutto, dalla classificazione doganale dei prodotti trasformati, occorre ricordare, come ha dichiarato la Corte nella sentenza 26 gennaio 1977 (causa 49/76, Gesellschaft für Überseehandel/Handelskammer Hamburg, Racc. pag. 41), che ai fini dell'applicazione del regolamento n. 802/68 non basta ricercare i criteri per la determinazione dell'origine delle merci nella classificazione doganale dei prodotti trasformati, giacché la Tariffa doganale comune è stata concepita in funzione di esigenze specifiche, non già al fine di consentire la determinazione dell'origine delle merci. Invero, la determinazione dell'origine delle merci, per rispondere agli scopi ed ai requisiti stabiliti dal regolamento n. 802/68, va effettuata in base ad una distinzione oggettiva e concreta fra prodotto base e prodotto trasformato, tenendo conto in sostanza delle caratteristiche specifiche di ciascuno dei suddetti prodotti.
punto 17
Tuttavia, questi principi non ostano a che la Commissione, nell'esercitare il potere conferitole dal Consiglio per l'attuazione dell'art. 5 del regolamento n. 802/68, disponga di un margine discrezionale che le consente di precisare le nozioni astratte di questa disposizione in considerazione di trasformazioni o di lavorazioni specifiche. Il cambiamento di voce doganale è stato adottato dalla Commissione unicamente come criterio base, giustificato sia dalle esigenze della certezza del diritto sia dalla difficoltà di definire svariate situazioni economiche. Essa ha completato e corretto questo criterio base con i suddetti elenchi A e B allo scopo di tener conto delle peculiarietà di trasformazioni o lavorazioni specifiche. La scelta di un sistema siffatto non è di per sé incompatibile con l'art. 5 del regolamento n. 802/68.
punto 18
Nella fattispecie, è assodato che il regolamento n. 749/78 esclude che le operazioni di cui trattasi, effettuate su filato grezzo, conferiscano allo stesso il carattere di prodotto originario. Per contro, l'elenco B, in cui sono enumerate le lavorazioni o trasformazioni che conferiscono il carattere di prodotti originari ai prodotti che le subiscono, senza comportare il cambiamento della voce doganale, include «la stampa o tintura corredata da lavorazioni di fissaggio (candeggio, apprettatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti grezzi o di stoffe a maglia grezze». Del pari, il regolamento della Commissione 24 maggio 1971, n. 1039, relativo alla determinazione dell'origine di alcuni prodotti tessili (GU L 113, pag. 13), sostituito dal regolamento n. 749/78, contemplava già, come lavorazione che conferisce il carattere di prodotti originari a tessuti e stoffe a maglia, la «tintura, qualora questa sia accompagnata da qualsiasi operazione di rifinitura che renda il prodotto tinto direttamente utilizzabile come tale».
punto 19
Questa valutazione conernente la tintura accompagnata da altre operazioni di rifinitura di tessuti e stoffe contrasta palesemente con la severità dei criteri per la definizione dell'origine dei filati di cotone. Infatti, questi ultimi non solo non figurano nell'elenco B, ma sono menzionati nell'elenco A di modo che essi, per poter essere considerati prodotti originari di un paese, debbono persino essere stati ivi fabbricati a partire da cotone in massa o da cascami di cotone non pettinati né cardati.
punto 20
La Commissione non ha fornito nessuna spiegazione circa le caratteristiche dei prodotti e delle lavorazioni di cui trattasi per giustificare una siffatta disparità di trattamento tra l'operazione di tintura ed altri lavori di rifinitura effettuati su tessuti e stoffe da un lato, e su filato di cotone dall'altro.
punto 21
Di conseguenza, risulta contraddittorio e discriminatorio il fatto che il regolamento n. 749/78 stabilisca criteri notevolmente più severi per la definizione dell'origine dei filati di cotone che per la determinazione dell'origine di tessuti e stoffe. La Commissione, anche se dispone di un potere discrezionale per applicare i criteri generali di cui all'art. 5 del regolamento n. 802/68 a lavorazioni e trasformazioni specifiche, non può tuttavia, senza obiettive giustificazioni, adottare soluzioni completamente diverse per lavorazioni e trasformazioni analoghe.
punto 22
Si deve quindi constatare che il regolamento della Commissione 10 aprile 1978, n. 749, relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei capitoli 51 e 53-62 della Tariffa doganale comune, è invalido in quanto esclude che le operazioni di tintura, accompagnate se del caso dalla mercerizzazione e dalla gazatura, conferiscano al filato di cotone grezzo il carattere di prodotto originario del paese in cui queste operazioni sono state effettuate.
punto 23
Pertanto, non occorre più accertare se il suddetto regolamento sia compatibile con l'art. 30 del Trattato CEE.
punto 24
Inoltre, la questione sollevata dal Tribunal de police di Strasburgo, in quanto riguarda l'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CEE per stabilire se azioni promosse dalle autorità nazionali in base al regolamento n. 749/78 siano compatibili col suddetto articolo e se esso imponga limiti alle sanzioni che possono essere inflitte nell'ambito di siffatte azioni, è priva d'oggetto, considerato che la dichiarazione d'invalidità del suddetto regolamento, nella parte in cui esso riguarda le lavorazioni e le trasformazioni di cui trattasi osta, nei limiti della portata della suddetta dichiarazione d'invalidità, alla sua applicazione da parte delle autorità nazionali. Non è quindi più necessario risolvere questa parte della questione.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 25
Le spese sostenute dal Governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno sottoposto osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunziandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de police di Strasburgo, con sentenza 15 marzo 1982, dichiara:
Il regolamento della Commissione 10 aprile 1978, n. 749, relativo alla determinazione dell'origine dei prodotti tessili dei capitoli 51 e 53-62 della Tariffa doganale comune (GU L 101, pag. 7), è invalido in quanto esclude che le lavorazioni di tintura, accompagnate se del caso dalla mercerizzazione e dalla gazatura, conferiscano al filato di cotone grezzo il carattere di prodotto originario del paese in cui queste operazioni sono state effettuate.
Firme
Mertens de Wilmars
Everling
Mackenzie Stuart
Due
Galmot
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 23 marzo 1983.
Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto
Il presidente
J. Mertens de Wilmars