Sez. 1 - , Ordinanza n. 30122 del 14/12/2017 (Rv. 646848 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI | Impugnazione per difetto di veridicità - Oneri probatori - Rifiuto di sottoporsi alla c.t.u. genetica - Rilevanza - Ragioni.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI
In tema di azione di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità, stante la nuova disciplina introdotta dalle riforme del 2012 e 2013 in materia di filiazione, la prova dell'"assoluta impossibilità di concepimento" non è diversa rispetto a quella che è necessario fornire per le altre azioni di stato, richiedendo il diritto vigente che sia il "favor veritatis" ad orientare le valutazioni da compiere in tutti i casi di accertamento o disconoscimento della filiazione, sicché, essendo la consulenza tecnica genetica l'unica forma di accertamento attendibile nella ricerca della filiazione, deve valorizzarsi, anche per l'azione ex art. 263 c.c., il contegno della parte che si opponga al suo espletamento.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 62, Legge 10/12/2012 num. 219, Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 28 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)