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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83

Decisione
decisa il 1985-09-19
ECLI
ECLI:EU:C:1985:355

Epigrafe

Sentenza della Corte 19 settembre 1985 Nelle cause riunite 172 e 226/83, Hoogovens Groep BV, con sede in IJmuiden, comune di Velsen, (Paesi Bassi) con gli avvocati B.H. ter Kuile e F.O.W. Vogelaar, del foro dell'Aia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Jacques Loesch, 2, rue Goethe, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Bastiaan van der Esch, consigliere giuridico della Commissione e dalla sig.ra Marie-Josée Jonczy, membro del servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Manfred Beschel, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, convenuta, cause aventi ad oggetto l'annullamento della decisione 29 giugno 1983, n. C(83) 950/8, concernente gli aiuti che il governo olandese intende concedere alla siderurgia, pubblicata col n. 83/398/CECA (GU L 227, pag. 33); della decisione 29 giugno 1983, n. C(83) 950/6, concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere a favore di taluni produttori siderurgici, pubblicata col n. 83/396/CECA (GU L 227, pag. 24), LA CORTE, composta dai signori Mackenzie Stuart, presidente, G. Bosco e O. Due, presidenti di sezione, P. Pescatore, U. Everling, K. Bahlmann, Y. Galmot, R. Joliet e T. F. O'Higgins, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: HA. Rühl, amministratore principale sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 5 giugno 1985, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

paragrafo 1
(Pane « In fatto » non riprodotta)

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con due successive istanze depositate presso la cancelleria della Corte l'8 agosto e il 5 ottobre 1983, la società Hoogovens Groep BV ha proposto due ricorsi volti a ottenere l'annullamento: della decisione della Commissione 29 giugno 1983, n. 83/398/CECA, concernente gli aiuti che il governo olandese intende concedere alla siderurgia (GU L 227, pag. 33); della decisione della Commissione 29 giugno 1983, n. 83/396/CECA, concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere in favore di alcuni produttori siderurgici (GU L 227, pag. 24).
punto 2
Il primo ricorso, registrato col n. 172/83, proposto non appena la ricorrente ha avuto conoscenza delle decisioni in lite, cioè undici giorni prima della loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, fa riferimento alla numerazione interna di tali decisioni del 29 giugno 1983: C(83) 950/8 per la decisione relativa agli aiuti olandesi e C(83) 950/6 per la decisione relativa agli aiuti italiani. Il secondo ricorso, registrato col n. 226/83, è stato proposto dopo la pubblicazione di tali decisioni sulla Gazzetta ufficiale e fa riferimento ai nuovi numeri che con detta pubblicazione sono stati loro attribuiti, numeri menzionati nel punto precedente.
punto 3
Tenuto conto dell'aggravarsi della crisi della siderurgia, e delle norme rigorose che debbono essere applicate per farvi fronte, la Commissione ha modificato, su invito del Consiglio il primo codice degli aiuti, istituito con la decisione 1o febbraio 1980, n. 257/80/CECA (GU L 29, pag. 5), adottando la decisione 7 agosto 1981, n. 2320/81 /CECA, istitutiva delle norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia (GU L 228, pag. 14), detta secondo codice degli aiuti.
punto 4
Dall'art. 2 di tale decisione emerge che gli aiuti alla siderurgia sono compatibili con il mercato comune solo se siano autorizzati entro il 1o luglio 1983, se non comportino pagamenti dopo il 31 dicembre 1985 e se il programma di ristrutturazione che li accompagna determini una riduzione globale delle capacità produttive del gruppo delle imprese beneficiarie, e non contempli aumenti della capacità produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non sia in espansione. Oltre a queste norme generali, la decisione n. 2320/81 stabilisce norme che valgono per ciascun tipo di aiuto.
punto 5
In base all'esame dell'insieme dei provvedimenti di aiuto che, conformemente all' art. 8 della decisione n. 2320/81 avrebbero dovuto esserle notificati entro il 30 settembre 1982, la Commissione ha adottato un certo numero di decisioni dirette agli Stati membri e facenti parte della cosidetta serie 950, tra cui le due decisioni in lite.
punto 6
Nel contesto della decisione concernente gli aiuti olandesi, la Commissione constata che come contropartita dei progettati aiuti agli investimenti e aiuti di funzionamento, l'offerta di riduzione netta della capacità di produzione di laminati a caldo presentata dal governo olandese può essere stimata in circa 250000 tonnellate e non è sufficiente. Dopo aver ricordato che, ai sensi dell'art. 3, n. 1, secondo trattino, e dell'art. 5, n. 1, terzo trattino, della decisione n. 2320/81, sopra citata, l'ammontare e l'intensità degli aiuti agli investimenti e per il mantenimento in attività debbono essere giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione attuato e che occorre inoltre assicurare un'equa ripartizione delle riduzioni di capacità necessarie per ottenere una riduzione a livello della Comunità di 30-35 milioni di tonnellate di capacità di laminati a caldo, in conformità agli « obiettivi generali acciaio », la Commissione ha imposto una ulteriore riduzione di 700000 tonnellate alle industrie olandesi.
punto 7
La società Hoogovens ritiene che l'esigenza di una riduzione totale di 950000 tonnellate non sia né giustificata né sufficientemente motivata e che all'industria siderurgica olandese vengono richiesti sforzi notevolmente maggiori di quanto non siano in particolare richiesti all'industria italiana.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 8
Prima ancora di passare all'esame delle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione, la Corte osserva che l'art. 33, 3o comma, del trattato CECA, che stabilisce le formalità — notificazione o pubblicazione — a partire dalle quali decorre il termine del ricorso d'annullamento, non osta a che il ricorrente adisca la Corte non appena la decisione di cui trattasi sia stata adottata, senza attenderne la notifica o la pubblicazione. Ne consegue che al ricorso n. 172/83 non può essere opposta alcuna eccezione di irricevibilità per essere stato esso depositato nella cancelleria della Corte prima della pubblicazione delle decisioni impugnate.
punto 9
Stante quanto sopra, si deve constatare che il ricorso 226/83 proposto successivamente, interessa le stesse parti e tende all'annullamento delle stesse decisioni in base agli stessi mezzi di cui al ricorso n. 172/83. Pertanto il ricorso n. 226/83 deve dunque essere dichiarato irricevibile.
punto 10
Le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione devono quindi essere esaminate con riferimento al solo ricorso n. 172/83.
punto 11
La Commissione contesta in primo luogo la ricevibilità del ricorso in quanto esso sarebbe inteso all'annullamento delle lettere a mezzo delle quali la Commissione ha notificato le decisioni controverse ai governi olandese e italiano. La Commissione sostiene a tal proposito che le lettere di comunicazione sono prive di carattere decisionale.
punto 12
Si deve constatare che il ricorso mira all'annullamento delle sole decisioni relative agli aiuti e si limita a fare riferimento al contenuto delle lettere di notificazione per chiarire i motivi delle decisioni impugnate. Di conseguenza, l'eccezione di irricevibilità della Commissione è priva di oggetto.
punto 13
La Commissione contesta in secondo luogo la ricevibilità del ricorso in quanto esso è rivolto contro la decisione concernente gli aiuti che il governo italiano intende concedere alla propria siderurgia. La società ricorrente, avente sede nei Paesi Bassi, non sarebbe « individualmente interessata » da tale decisione e non si troverebbe in una situazione diversa da quella di tutte le altre imprese siderurgiche della Comunità.
punto 14
Si deve rilevare che l'art. 33, 2o comma, del trattato CECA, la cui lettera differisce da quella dell'art. 173, 2o comma, del trattato CEE, autorizza le imprese a proporre ricorso d'annullamento contro le « decisioni e le raccomandazioni singole che le concernono ».
punto 15
Come la Corte ha ammesso, in particolare nella sentenza 15 luglio 1960 (cause riunite 24 e 34/58, Chambre syndicale de la siderurgie de l'Est de la France, Racc. 1960, pag. 553) un'impresa è interessata da una decisione della Commissione quando tale decisione autorizzi la concessione di vantaggi a una o a più altre imprese sue concorrenti.
punto 16
Orbene, si deve constatare che la ricorrente è in concorrenza con alcune imprese italiane che traggono vantaggio dalla decisione impugnata e che esercitano nell'ambito del mercato comune la stessa attività produttiva e vendono gli stessi prodotti. Occorre quindi ammettere che la decisione impugnata può influire su questa concorrenza e che per questo motivo interessa la società ricorrente.
punto 17
La seconda eccezione di irricevibilità della Commissione deve quindi essere respinta.
punto 18
Infine, la Commissione, senza sollevare formalmente una eccezione di irricevibilità, osserva che dopo l'adozione della decisione impugnata, la società ricorrente ha ridotto la sua capacità produttiva in misura superiore alle 950000 tonnellate imposte all'industria siderurgica olandese. La Commissione dubita pertanto che la società ricorrente conservi un interesse ad agire.
punto 19
A questo proposito è sufficiente ricordare che in forza dell'art. 39 del trattato i ricorsi presentati alla Corte non hanno effetto sospensivo. Mettendo in atto le imposte riduzioni di capacità, anche se per motivi tecnici gli impianti chiusi rappresentano una capacità superiore a quella che era strettamente necessaria, la società ricorrente si è limitata a conformarsi alla decisione impugnata come peraltro era tenuta a fare. Tale comportamento non può in alcun modo privarla dell'interesse ad ottenere l'annullamento della decisione di cui trattasi.

SENTENZA › In diritto › Nel merito

punto 20
A sostegno delle conclusioni del ricorso, la Hoogovens deduce quattro mezzi distinti. I primi tre sono volti esclusivamente a far dichiarare l'annullamento della decisione concernente gli aiuti olandesi: si tratta di mezzi relativi al fatto che la riduzione di capacità di produzione richiesta all'industria olandese sarebbe eccessiva, al fatto che la Commissione avrebbe a torto tenuto conto di un aiuto di 570 milioni di fiorini ed al fatto che la Commissione non avrebbe potuto legittimamente sospendere il versamento degli aiuti in caso di inosservanza delle condizioni imposte. L'ultimo mezzo tende all'annullamento, sia della decisione riguardante gli aiuti olandesi sia della decisione concernente gli aiuti italiani e si riferisce alla erronea interpretazione delle nozioni di produzione massima possibile e di riduzioni della capacità produttiva.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › Del mezzo relativo al fatto che a torto o quanto meno senza sufficiente motivazione, la Commissione avrebbe preteso una riduzione di 950000 tonnellate della capacità produttiva di laminati a caldo da parte dell'industria siderurgica olandese

punto 21
A sostegno di questo mezzo la Hoogovens deduce in primo luogo che, secondo la giurisprudenza della Corte, stabilita in particolare con la sentenza 28 ottobre 1981 (cause riunite 275/80 e 24/81, Krupp Stahl/Commissione, Race. pag. 2498) e la sentenza 3 marzo 1982 (causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749), la Commissione può limitarsi ad una motivazione succinta solo quando la decisione generale in base alla quale è stata adottata la decisione individuale definisca gli elementi essenziali del ragionamento seguito, nella fattispecie i parametri che consentono di stabilire la correlazione tra l'importo dell'aiuto proposto e l'entità delle riduzioni imposte. Orbene, questo non sarebbe in caso né della decisione generale 2320/81, sopra menzionata, né degli « obiettivi generali acciaio », né della decisione controversa. La ricorrente sottolinea inoltre, che in base alla sentenza 26 novembre 1981 (causa 195/80, Michel/Parlamento, Racc. pag. 2861), i motivi esposti dalla Commissione nell'ambito del procedimento davanti alla Corte non valgono a sanare l'insufficienza della motivazione contenuta nella decisione impugnata.
punto 22
La Hoogovens sostiene in secondo luogo che, in particolare, dal raffronto degli importi espressi in ECU dei vari aiuti concessi dagli stati per tonnellata di capacità produttiva da ridurre emerge che il tonnellaggio di riduzione imposto è eccessivamente elevato. Così, omettendo di indicare le ragioni per le quali essa ha stabilito detta cifra la Commissione avrebbe violato non solo l'art. 15 del trattato CECA, ma del pari i principi della parità di trattamento e della proporzionalità. Ciò facendo, la Commissione avrebbe inoltre violato il diritto di proprietà tutelato dall'art. 1 del primo protocollo aggiuntivo della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
punto 23
La Commissione, che fa riferimento al punto 18 della sentenza Alpha Steel, sopracitata, dichiara di aver precisato, nonostante i ristretti margini di tempo di cui disponeva al riguardo, le fasi del procedimento seguito in modo relativamente succinto, ma sufficientemente chiaro e preciso. Dopo aver sottolineato i criteri di valutazione che la hanno condotta a imporre la diminuzione della capacità in contestazione, la Commissione sostiene che, tenuto conto dei frequenti contatti avuti con la Hoogovens, quest'ultima non poteva ignorare i motivi della decisione impugnata.
punto 24
Per quanto riguarda la valutazione della motivazione della decisione impugnata, si deve ammettere che, anche se la motivazione di una decisione che reca pregiudizio deve consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato di legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare la fondatezza della decisione, l'obbligo della motivazione sancita dagli artt. 5 e 15 del trattato CECA deve essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie, e in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da esso riguardate ai sensi dell'art. 33, 2o comma, del trattato CECA possono avere ad ottenere spiegazioni.
punto 25
A questo proposito va rammentato che nel caso degli atti destinati ad avere applicazione generale, la Corte ha ammesso, in particolare nella sentenza 18 marzo 1980 (Valsabbia/Commissione, Race. pag. 907) che gli artt. 5 e 15 del trattato CECA obbligano la Commissione a menzionare, nella motivazione della propria decisione, la situazione globale che l'ha indotta ad adottarla e gli scopi generali che essa intende perseguire.
punto 26
Emerge sia dai punti I, II, IV e V della motivazione della decisione controversa che dal testo della lettera di notifica che ne illustrano la portata, che la Commissione ha proceduto a una valutazione complessa che comporta innanzitutto l'esame del rapporto tra l'intensità degli aiuti previsti e i problemi sociali e regionali che essi mirano a correggere. La Commissione valuta poi la compatibilità degli aiuti progettati con il mercato comune in base agli artt. 2, 3 e 5 della decisione n. 2320/81, da cui emerge che l'intensità degli aiuti può essere giustificata solo dall'entità dello sforzo di ristrutturazione spiegato, sforzo in funzione, soprattutto, della situazione finanziaria e della capacità produttiva delle imprese interessate; le riduzioni di capacità sono infine imposte in funzione di una equa ripartizione, tra gli Stati membri, dell'obiettivo comunitario da raggiungere, cioè una riduzione di circa 30-35 milioni di tonnellate di capacità di prodotti laminati a caldo.
punto 27
Da quanto precede risulta che la Commissione ha adempiuto il suo obbligo di motivazione. La Corte osserva inoltre che anche se la Commissione ha applicato un insieme di criteri complessi, contenuti in documenti diversi, la ricorrente ha tuttavia preso parte alle discussioni che hanno preceduto la decisione controversa e conosceva pertanto i motivi essenziali di questa. Pertanto, il mezzo relativo all'insufficienza della motivazione della decisione impugnata deve essere disatteso.
punto 28
Dovendosi, in secondo luogo, accertare se la decisione impugnata disconosca i principi della parità di trattamento e della proporzionalità, la Corte rileva che, in base ad una attenta valutazione, che ha tenuto conto, in particolare, delle realtà economiche e sociali, la Commissione ha ridotto, nell'ambito del complesso di decisioni della serie 950, lo scopo comunitario della riduzione della capacità di produzione di laminati a caldo dai 30-35 milioni di tonnellate fissati dal Consiglio a titolo indicativo, a 27 milioni di tonnellate. Non emerge né dai documenti del fascicolo né dal dibattimento svoltosi davanti alla Corte che l'entità delle riduzioni imposte ai Paesi Bassi, che rappresenta una partecipazione dell'ordine del 13% a tale sforzo comune, sia stata stabilita in violazione dei principi della parità di trattamento e della proporzionalità.
punto 29
Per quanto riguarda, infine, l'asserita violazione del diritto di proprietà, si deve ricordare che, come la Corte ha ammesso nella sentenza 9 dicembre 1982 (causa 258/81, Metallurgiki Halyps/Commissione, Racc. pag. 4261), non si può considerare violazione del diritto di proprietà il fatto che le restrizioni della produzione imposte dalla situazione economica possano incidere sulla redditività e sul patrimonio di talune imprese.
punto 30
Da quanto precede risulta che il mezzo in esame deve essere disatteso.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › Sul mezzo relativo al fatto che la Commissione avrebbe tenuto conto a torto di un aiuto di 570 milioni di fiorini per stabilire la riduzione di capacità imposta

punto 31
Nell'ambito di questo mezzo, la Hoogovens deduce che l'aiuto sopra menzionato è destinato esclusivamente al pagamento dei debiti ed all'adempimento degli obblighi assunti dopo lo scioglimento del gruppo ESTEL e la relativa divisione, avvenuta nel 1982, tra le due società che fin dal 1972 erano sue azioniste per una quota del 50% ciascuna; cioè la KNHS (Koninklijke Nederlandse Hoogovens en Staalfabrieken NV) di IJmuiden e la società Hoesch AG di Dortmund (Repubblica federale di Germania). Dette società hanno acquisito l'intero portafoglio delle azioni della ricorrente, Hoogovens Groep BV, e, rispettivamente, della Hoesch. La Hoogovens osserva, inoltre, di non poter fruire ad alcun titolo dell'aiuto di cui trattasi in quanto questo è versato alla sua società madre, KNHS. Secondo la ricorrente, detto aiuto, in ragione di questa particolare caratteristica, avrebbe dovuto essere escluso dalla categoria degli aiuti idonei a giustificare una riduzione delle capacità. In subordine la Hoogovens sostiene che l'aiuto avrebbe dovuto considerarsi compensato dalle riduzioni della capacità derivanti dalla ristrutturazione della Hoesch AG, che sarebbe all'origine del debito della ESTEL, in parte pagato dalla KNHS.
punto 32
Secondo la Commissione non vi è alcuna ragione di considerare l'aiuto in oggetto in modo diverso dagli altri aiuti previsti, esonerando la Hoogovens dall'obbligo di riduzione della capacità. Essa sostiene che la destinazione di questo aiuto è conseguenza degli obblighi assunti dall'interessata in passato e che, quali che ne siano le modalità di versamento, la sua erogazione consente di alleggerire indirettamente gli oneri derivanti dal finanziamento degli investimenti o da altre misure di ristrutturazione.
punto 33
Si deve osservare che in forza dell'art. 6, n. 2, della decisione n. 2320/81, sopra citata, solo in caso di aiuti di emergenza si può prescindere da una contropartita sotto forma di riduzione della capacità. Per contro, a tenore dell'art. 1, n. 1, della stessa decisione: « Tutti gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, a favore della siderurgia, finanziati da uno Stato membro o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, possono essere considerati aiuti comunitari e pertanto compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune soltanto se rispettano le regole generali previste dall'articolo 2 e sono conformi alle disposizioni degli articoli da 3 a 7. L'attuazione di questi aiuti può avvenire soltanto in conformità delle procedure stabilite. »
punto 34
Peraltro, dall'art. 2 della decisione n. 2320/81 emerge che solo le « imprese beneficiarie » degli aiuti sono tenute a ridurre la loro capacità produttiva. Tuttavia il fatto che l'aiuto sia versato dallo stato alla società madre della ricorrente, società di portafoglio priva di propria attività, non osta a che l'affiliata ne tragga un vantaggio.
punto 35
Risulta da quanto precede che l'aiuto in oggetto doveva essere preso in considerazione allo stesso modo di tutti gli altri aiuti previsti dal governo olandese.
punto 36
Infine, a ragione la Commissione osserva che non poteva attribuire alla Hoogovens una riduzione di capacità realizzata da una impresa sita in un altro Stato membro senza il consenso di quest'ultimo.
punto 37
Il mezzo va pertanto disatteso.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › Sul mezzo relativo al fatto che la Commissione non avrebbe potuto legittimamente prevedere la possibilità di sospendere il versamento degli aiuti in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite

punto 38
Nell'ambito di questo mezzo, la Hoogovens deduce che la Commissione, riservandosi nell'art. 7 della decisione impugnata la facoltà di esigere la sospensione del versamento degli aiuti in caso di mancato rispetto delle condizioni stabilite, ha ecceduto i limiti della propria competenza. In effetti, in forza dell'art. 95, 2o comma, del trattato CECA, le sanzioni da irrogare dovrebbero essere determinate nella decisione n. 2320/81. Orbene, la sola sanzione comminata da detta decisione è quella del ricorso per inadempimento contemplato dall'art. 88 del trattato CECA, al quale fa espresso riferimento l'art. 8, n. 3, della stessa decisione.
punto 39
Senza che occorra, a tale proposito, risolvere la questione se la sospensione di un aiuto già autorizzato in caso di mancato rispetto delle condizioni imposte dalla Commissione costituisca una sanzione ai sensi dell'art. 95, 2o comma, del trattato CECA, è sufficiente osservare che a termini dell'art. 8, n. 1, della decisione n. 2320/81, «lo Stato membro interessato può dare attuazione alle misure prospettate soltanto previa autorizzazione della Commissione e conformandosi alle condizioni da essa stabilite ». Si deve quindi ammettere che il provvedimento contemplato nell'art. 7 della decisione controversa trova il proprio fondamento giuridico nella citata disposizione della decisione n. 2320/81, in quanto questa conferisca un carattere condizionale all'autorizzazione di concessione dell'aiuto.
punto 40
Di conseguenza anche questo mezzo va disatteso.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › Sul mezzo relativo al misconoscimento delle nozioni di produzione massima possibile e di riduzione della capacità produttiva

punto 41
Questo mezzo, volto all'annullamento di entrambe le decisioni impugnate, consiste nel sostenere che esse sarebbero state adottate misconoscendo le nozioni giuridiche di produzione massima possibile e di riduzione di capacità di produzione e, quindi, in violazione tanto della decisione n. 2320/81 quanto del principio della parità di trattamento.
punto 42
Secondo la Hoogovens, la Commissione, misconoscendo le nozioni giuridiche sopra menzionate ha imposto all'industria olandese una riduzione di capacità troppo elevata, in quanto non ha tenuto conto dell'offerta di riduzione effettiva da lei avanzata, ed ha per contro sopravvalutato l'offerta di riduzione proposta dall'industria italiana.
punto 43
Emerge dagli atti che l'offerta di riduzione delle capacità presentata da ciascun governo è pari alla differenza tra la produzione massima possibile nel 1980, anno di decorrenza del programma comunitario di ristrutturazione, e quella del 1985, termine finale per le riduzioni di capacità previsto dal Consiglio. Il misconoscimento addebitato dalla ricorrente alla Commissione consisterebbe nella mancata applicazione degli stessi criteri nella valutazione delle due produzioni massime possibili di cui trattasi.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › Sulla decisione relativa agli aiuti olandesi

punto 44
La Hoogovens deduce che, nel contesto della decisione olandese, la Commissione, in contrasto con le disposizioni in materia, ha tenuto conto, per quanto riguarda la produzione massima possibile del 1980, di strozzature della produzione considerate reversibili in quanto la limitazione della produzione che ne risulta è provvisoria, mentre nel caso della produzione massima possibile del 1985, si è rifiutata di tenere conto di tali strozzature. Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe dovuto procedere in modo coerente, decidendo o di applicare per il 1985 gli stessi criteri assunti come base per la valutazione della produzione massima possibile del 1980, oppure di rivedere i dati relativi alla produzione massima possibile del 1980 per uniformare tra loro i criteri applicati per il 1980 e quelli adottati per il 1985.
punto 45
La Commissione fa presente che, siccome il 1980 costituisce un anno di riferimento i cui dati servivano di base al piano comunitario di ristrutturazione stabilito dal Consiglio, essa ha avuto cura di basare la propria valutazione su di una riproduzione non contestata delle capacità di produzione e si è attenuta alle informazioni all'uopo comunicate dalle imprese stesse. Nel 1985, invece, per garantire la realizzazione degli obiettivi di riduzione delle capacità di produzione fissati dal Consiglio, essa era obbligata a tenere conto delle strozzature reversibili della produzione.
punto 46
Si deve constatare che la riduzione della capacità di produzione richiesta all'industria olandese oltre i limiti dell'offerta presentata da quest'ultima è stata determinata assumendo un valore intermedio tra la riduzione della capacità totale imposta e l'offerta presentata dallo stato interessato. Occorreva pertanto che tale offerta di riduzione della capacità fosse esente da qualsiasi errore di valutazione.
punto 47
Orbene, questa offerta di riduzione della capacità è stata calcolata dalla Commissione sottraendo dalla produzione massima possibile del 1980 quella proposta per il 1985. L'esattezza di questo calcolo presupponeva quindi che entrambi i termini di questa sottrazione fossero stati definiti seguendo lo stesso metodo.
punto 48
È assodato che la produzione massima possibile dell'industria olandese nel 1980, stimata in 5400000 tonnellate, teneva conto delle strozzature di produzione reversibili. Anche se la Commissione — come essa asserisce — si è all'epoca limitata a registrare i dati comunicati dalle imprese stesse, dalle discussioni svoltesi davanti alla Corte emerge che detti dati erano stati forniti dalle imprese mediante un questionario predisposto dagli uffici della Commissione e che questa era pienamente al corrente del metodo di calcolo adottato. È del pari assodato che, per contro, la Commissione non ha più preso in considerazione tali strozzature di produzione al momento del calcolo della produzione massima possibile per il 1985, che è stata così fissata in 5300000 tonnellate. L'offerta iniziale di riduzione di capacità dell'industria olandese è stata così calcolata in sole 100000 tonnellate. Tale cifra è stata portata a 250000 tonnellate, grazie a delle modifiche apportate al piano olandese, dopo la sua notifica alla Commissione.
punto 49
È esatto che, come ha sostenuto la Commissione, la presa in considerazione di strozzature di produzione reversibili non permetteva di determinare le capacità reali di produzione e, quindi, di valutare con precisione le riduzioni di capacità necessarie. La Commissione doveva pertanto rettificare, aumentandola, la produzione massima possibile dell'industria siderurgica olandese per il 1980, prescindendo dalle strozzature di produzione reversibili.
punto 50
La Commissione non è stata in grado di fornire giustificazioni circa la mancanza di rettifica della cifra della produzione massima possibile dell'industria olandese per il 1980. Questo errore ha determinato una artificiosa diminuzione della valutazione dell'offerta di riduzione di capacità fatta dal governo olandese. Giustamente, quindi, la società ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata, su questo punto, da un errore di valutazione e chiede l'annullamento dell'art. 2, n. 1, di detta decisione in quanto contiene una errata valutazione dell'offerta di riduzione della capacità di produzione presentata dal governo olandese.

SENTENZA › In diritto › Nel merito › Sulla decisione relativa agli aiuti italiani

punto 51
La Hoogovens sostiene che nel contesto della decisione italiana la Commissione ha rettificato, aumentandole, le cifre indicate da talune imprese per quanto riguarda la produzione massima possibile del 1980 ed ha tenuto conto di strozzature di produzione reversibili nel caso della produzione massima possibile del 1985.
punto 52
La Commissione assume di aver rettificato, per quanto concerne la produzione massima possibile del 1980, le cifre indicate da talune piccole imprese (errate, a causa di una confusione tra la produzione effettiva e la produzione massima possibile); invece, per il 1985, essa non ha affatto tenuto conto di strozzature di produzione reversibili, ma solo di riduzioni reali di capacità dovute alla chiusura definitiva di impianti.
punto 53
Né i documenti del fascicolo, né le discussioni svoltesi davanti alla Corte hanno consentito di stabilire che la decisione relativa agli aiuti italiani sia inficiata dagli errori di valutazione allegati dalla società ricorrente. Il mezzo in esame dev'essere pertanto disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 54
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 55
Poiché la convenuta è rimasta soccombente nella causa 172/83, le spese relative a detto procedimento vanno poste a suo carico. Per contro, la società ricorrente è rimasta soccombente nella causa 226/83 e le spese relative a questo procedimento devono essere poste a suo carico.

Dispositivo

Per questi motivi LA CORTE dichiara e statuisce : 1) L'art. 2, n. 1, della decisione della Commissione 29 giugno 1983, 83/398/CECA, concernente gli aiuti che il governo olandese intende concedere alla siderurgia (GU L 227, pag. 33) è annullato nella parte in cui contiene la valutazione dell'offerta di riduzione della capacità di produzione presentata dal governo olandese. 2) Per il resto, il ricorso 172/83 è respìnto; il ricorso 226/83 è irricevibile. 3) La Commissione è condannata alle spese del ricorso 172/83. 4) La società Hoogovens è condannata alle spese del ricorso 226/83.

Firme

Mackenzie Stuart Bosco Due Pescatore Everling Bahlmann Galmot Joliet O'Higgins Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 19 settembre 1985. Il cancelliere P. Heim Il presidente A. J. Mackenzie Stuart

Fonte: EUR-Lex, © Unione europea. Fonti e licenze