Sez. 1, Sentenza n. 14853 del 16/11/2000 (Rv. 541764 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione di straniero sottoposto a procedimento penale in Italia - Mancata richiesta all'autorità giudiziaria procedente del nulla osta all'espulsione - Deduzione da parte dello straniero in relazione alla validità del provvedimento di espulsione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
In tema di espulsione dello straniero, l'art. 13 D.Lgs. n. 286 del 1998, nel prevedere il rilascio di nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale pende procedimento penale a carico dello straniero da espellere, mira a tutelare esigenze di carattere esclusivamente processuale, con la conseguenza che l'eventuale violazione della norma suddetta non può essere dedotta dallo straniero come motivo di invalidità del provvedimento di espulsione, atteso che il suo diritto di difesa nel procedimento penale pendente in Italia a suo carico non è tutelato dalla norma in esame, bensì dall'art. 17 del medesimo D.Lgs. n. 286/1998, prevedente l'autorizzazione al rientro, per il tempo strettamente necessario all'esercizio del diritto di difesa, dello straniero espulso che risulti sottoposto a procedimento penale in Italia.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)