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Sez. 1, Sentenza n. 16563 del 23/08/2004 (Rv. 576075 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione - Straniero sottoposto a procedimento penale in Italia o parte offesa nel medesimo - Nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente - Mancanza - Deducibilità da parte dello straniero - Interesse - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576075-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Lo straniero nei cui confronti penda in Italia un procedimento penale, in sede di ricorso contro il decreto di espulsione non può far valere, quale motivo di invalidità del provvedimento, la mancanza del nulla osta all'espulsione del giudice penale, imposta dall'art. 13, comma terzo, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - pur dopo le modifiche apportate dalla legge 23 agosto 2002, n. 189 - perché non ha alcun interesse protetto alla denunzia di tale omissione. La previsione della suddetta norma è posta, infatti, a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale, mentre l'interesse dell'espulso all'esercizio del diritto di difesa e alla partecipazione al processo penale è tutelato dalla autorizzazione al rientro contemplata dall'art. 17 del medesimo decreto legislativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 17 CORTE COST., Legge 23/08/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)