Sez. 1, Sentenza n. 8624 del 18/06/1997 Ud. (dep. 26/09/1997) Rv. 208358 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Obbligo di fornire indicazioni sulla propria identità personale - Ottemperanza mediante esibizione di un documento - Validità a condizione che si lasci al P.M. il tempo di effettuare l'identificazione - Sussistenza, altrimenti, del reato di rifiuto di generalità.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
L'obbligo di fornire le richieste indicazioni sulla propria identità personale, penalmente sanzionato dall'art. 651 cod. pen., può essere assolto anche mediante esibizione, di un documento contenente i dati all'uopo necessari, sempre che lo stesso venga lasciato nella disponibilità del pubblico ufficiale richiedente per il tempo necessario alla identificazione. Risponde, quindi, del reato di rifiuto di generalità il soggetto che, pur avendo esibito un proprio documento di identità, se ne riappropri prima che il pubblico ufficiale abbia avuto il tempo di procedere alla detta identificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 651
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)