Sez. 1, Sentenza n. 10676 del 24/02/2005 Ud. (dep. 17/03/2005) Rv. 231125 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Rifiuto di indicazioni sulla propria identità - Ottemperanza mediante esibizione di un documento - Necessità - Esclusione.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
L'elemento materiale del reato previsto dall'art. 651 cod. pen. consiste nel rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità e non nella mancata esisbizione di un documento, che costituisce violazione dell'art. 4, comma secondo, TULPS, e pertanto l'indicazione orale delle proprie generalità è sufficiente ad escludere il reato.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 651
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)