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Sez. 5, Sentenza n. 4419 del 21/02/2008 (Rv. 602027 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE | Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario - Rilascio dei beni ereditari - Avviso di liquidazione dell'imposta - Notificazione al curatore dell'eredità - Legittimazione all'impugnazione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602027-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - SOGGETTI PASSIVI - IN GENERE

In caso di rilascio dei beni ereditari in favore dei creditori e dei legatari, a seguito di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, l'Amministrazione finanziaria, pur non potendo insinuare nella procedura di liquidazione il proprio credito relativo all'imposta di successione, il quale sorge nei confronti dell'erede in relazione a quanto residuerà a seguito della definitività dello stato di graduazione, può controllare le operazioni della procedura, notificando l'avviso di liquidazione, oltre che all'erede, anche al curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., il quale è legittimato ad impugnarlo, in qualità di assegnatario ed amministratore dell'eredità medesima, risultando "inutiliter data" una sentenza eventualmente pronunciata in assenza di uno dei predetti soggetti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 36, Cod. Civ. art. 507, Cod. Civ. art. 508

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)