Sez. 1, Sentenza n. 10512 del 08/10/1991 (Rv. 474137 - 01)
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell' imposta - In genere | Eredità - Accettazione con beneficio d'inventario e con rilascio dei beni ai creditori - Imposta di successione - Ricorso contro la liquidazione - Legittimazione attiva - Spettanza - Erede - Curatore nominato ex art. 508 cod. civ. - Esclusione.
Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Accertamento, liquidazione e riscossione dell' imposta - In genere
Nel caso di accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario e con rilascio dei beni ai creditori (art. 507 cod. civ.), soggetto legittimato a ricorrere contro la liquidazione dell'imposta di successione, è l'erede e non il curatore nominato ai sensi dell'art. 508 cod. civ., il quale, a differenza del curatore dell'eredità giacente (art. 528 cod. civ.), non amministra nell'interesse dell'eredità, ma in quello dei creditori senza alcun interesse a contrastare la pretesa dell'erario, cui l'imposta di successione dovrà essere pagata con quanto residui dopo il soddisfacimento dei creditori (art. 46 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 490, Cod. Civ. art. 507, Cod. Civ. art. 508, Cod. Civ. art. 528 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 637 art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)