Sez. 2, Sentenza n. 2221 del 13/08/1966 (Rv. 324339 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITA D'USO DI SERVIZI DEL CONDOMINIO DI CASE - NOZIONE - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DEL CONDOMINIO DI ALTERARE LA DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - APPLICAZIONE DELLE REGOLE GENERALI DI COMPETENZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER MATERIA - CAUSE RELATIVE ALLA MISURA E ALLE MODALITA D'USO DI SERVIZI DEL CONDOMINIO DI CASE - NOZIONE - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DEL CONDOMINIO DI ALTERARE LA DESTINAZIONE DELLA COSA COMUNE - ESCLUSIONE DELLA COMPETENZA PER MATERIA DEL PRETORE - APPLICAZIONE DELLE REGOLE GENERALI DI COMPETENZA.*
Le controversie rientranti nella Competenza per materia del pretore ai sensi dell'art.8, secondo comma, n.4, cod. proc. civ., concernono la regolamentazione e le modalita del godimento della cosa comune e riflettono, quindi, esclusivamente la disciplina materiale e quantitativa, nonche i limiti di Esercizio di ogni singola facolta contenuta nel diritto di comunione. Quando, invece, si contesti la possibilita, da parte del condominio, di alterare la destinazione della cosa comune, adibendola al proprio esclusivo servizio, attraverso innovazioni ed opere di natura permanente ed in modo da impedire il pari uso della cosa stessa da parte degli altri condomini, in tal caso viene in discussione non piu la disciplina materiale dell'Esercizio delle singole facolta contenute nel diritto condominiale, ma la violazione di questo stesso diritto nella sua essenza, si che la controversia non puo piu sottrarsi alle regole generali di Competenza. (Cfr.350-65' 1802-64' 3779-58' 2526-55' 170-53).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)