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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 74 del 1993

Decisione
decisa il 1993-02-11, depositata il 1993-02-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:74
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 19261

  • Pensioni
  • Pensioni previdenziali
  • Controversie
  • Termine decennale per proporre azione giudiziaria
  • Previsione dello stesso a pena di decadenza, con conseguente estinzione del diritto ai ratei pregressi
  • Efficacia retroattiva della norma
  • Inapplicabilità della stessa, tuttavia, ai giudizi già in corso al momento della sua emanazione
  • Denunciata violazione del principio di eguaglianza (per irrazionale discriminazione fra le azioni proposte prima o dopo tale data), con incidenza sul diritto alla tutela previdenziale
  • Denunciato mancato rispetto per l'efficacia retroattiva delle sentenze della corte costituzionale
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. e manifestamente infondata rispetto agli artt. 101, 102, 104 e 136 Cost.. - V. S. n. 246/1992 e o. n. 376/1992.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 19262

  • Previdenza e assistenza sociale
  • Crediti previdenziali (pensione diretta e pensione di riversibilità)
  • Ratei arretrati
  • Interessi legali e rivalutazione monetaria
  • Modalità di calcolo con detrazione delle somme spettanti per il maggior danno
  • Lamentata disparità di trattamento rispetto ai crediti di lavoro con incidenza sulla garanzia del trattamento previdenziale
  • Denunciato ripristino di disciplina già dichiarata incostituzionale
  • Manifesta inammissibilità per difetto di rilevanza.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto nel caso oggetto del giudizio 'a quo' la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione risulta irrilevante. - V., nello stesso senso, S. n. 394/1992.

Norme impugnate

Parametri

Massima n. 19263

  • Pensioni
  • Pensioni previdenziali
  • Concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo (nella specie: pensione diretta e pensione di riversibilità)
  • Liquidazione con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge impugnato
  • Prevista integrazione su una sola pensione
  • Asserita irrazionalità dell'uso di norma interpretativa per effettuare una modifica legislativa
  • Denunciata lesione del diritto del lavoratore alla tutela previdenziale; vanificazione di principi statuiti con decisioni della corte costituzionale e riproduzione di disposizione già contenuta in disegno di legge governativo ed espunta in sede di approvazione
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione in quanto il d.l. 20 marzo 1992, n. 237 non è stato convertito in legge (come il successivo d.l. 21 luglio 1992, n. 345, non reiterato) per cui ha perduto efficacia fin dall'inizio. - V., nello stesso senso, O. n. 410/1992.

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), e dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1992 dal pretore di Parma nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Spinabelli Maria ed altre e l'I.N.P.S., iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1992; Visto l'atto di costituzione di Spinabelli Maria nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso contro l'INPS da Maria Spinabelli e altre, titolari di pensione diretta integrata al minimo e di pensione di riversibilità, per ottenere la riliquidazione della seconda pensione con integrazione al minimo nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983, il Pretore di Parma, con ordinanza del 22 aprile 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito in legge 1° giugno 1991, n. 166, il quale, in relazione alle controversie in materia di previdenza sociale, precisa che i termini previsti dall'art. 47, primo e secondo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, per l'esercizio dell'azione giudiziaria sono posti a pena di decadenza dal diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali, aggiungendo che la disposizione ha efficacia retroattiva salvo che per i processi in corso alla data di entrata in vigore del decreto; b) dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui l'importo dovuto dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria a titolo di interessi per ritardato pagamento della prestazione è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per la diminuzione del valore del suo credito; c) dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237, portante interpretazione autentica dell'art. 6, comma 5, 6 e 7, del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, "nel senso che nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del predetto decreto, l'importo del trattamento minimo vigente a tale data è conservato su una sola delle pensioni"; che, ad avviso del giudice remittente, la norma sub a) contrasta con l'art. 3 della Costituzione sia perché discrimina ingiustificatamente a seconda che la domanda giudiziale sia stata proposta prima o dopo l'entrata in vigore del decreto, sia perché collega irrazionalmente la perdita del diritto a comportamenti per i quali precedentemente non erano previsti termini di decadenza o prescrizione; con l'art. 38 della Costituzione perché tale effetto privativo è disposto "in danno di soggetti deboli e riconosciuti meritevoli di particolare tutela"; con gli artt. 101, 102 e 104 della Costituzione, in quanto violerebbe l'indipendenza della funzione giurisdizionale; con l'art. 136 della Costituzione, in quanto impedirebbe l'efficacia retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale relative all'integrazione al minimo; che la norma sub b) è ritenuta contraria agli artt. 3 e 38 della Costituzione perché produce disparità di trattamento tra crediti previdenziali e crediti di lavoro, nonché all'art. 136 della Costituzione perché contraddice la sentenza n. 156 del 1991 di questa Corte; che la norma sub c) è ritenuta lesiva dell'art. 3 della Costituzione, dovendosi considerare irrazionale il ricorso allo strumento dell'interpretazione autentica per effettuare una sostanziale modifica legislativa; dell'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché non garantisce al lavoratore mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita; dell'art. 136 della Costituzione, perché vanifica le sentenze costituzionali che hanno dichiarato illegittime le norme impeditive della doppia integrazione al minimo, e in particolare la sentenza n. 418 del 1991; dell'art. 77 della Costituzione, perché riproduce una disposizione già contenuta nel disegno di legge governativo recante disposizioni in materia di finanza pubblica e da questo espunta in sede di approvazione della legge n. 412 del 1991; che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la parte privata chiedendo per la prima e la terza questione una declaratoria di fondatezza, per la seconda una declaratoria di inammissibilità o, in subordine, di fondatezza; che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che tutte le questioni siano dichiarate infondate;
punto 2
Considerato che questa Corte ha già dichiarato la questione sub a) non fondata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con sentenza n. 246 del 1992, e manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, con ordinanza n. 376 del 1992; che nel caso oggetto del giudizio a quo la fattispecie del ritardo imputabile del pagamento della prestazione previdenziale si è perfezionata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 412 del 1991 (31 dicembre 1991), onde la questione sub b) risulta irrilevante giusta il criterio accolto da questa Corte con sentenza n. 394 del 1992; che il d.-l. n. 237 del 1992 di cui sub c) non è stato convertito in legge (e uguale sorte è toccata al successivo d.-l. 21 luglio 1992, n. 345, non reiterato), di guisa che ha perduto efficacia fin dall'inizio; che le dette questioni, precedentemente sollevate dallo stesso Pretore con ordinanza di analogo tenore in data 12 marzo 1992, sono già state definite da questa Corte con ord. n. 410 del 1992;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 e 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in materia previdenziale), convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, secondo comma, 101, 102, 104 e 136 della Costituzione, dal Pretore di Parma con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38 e 136 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza; Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, del d.-l. 20 marzo 1992, n. 237 (Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate), non convertito in legge, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 38, 77 e 136 della Costituzione, dal nominato Pretore con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: MENGONI Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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