Sez. 1, Sentenza n. 8038 del 06/04/2006 (Rv. 588595 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - IN GENERE | Titolo di credito privo di efficacia cambiaria - Utilizzazione come prova scritta del credito - Ammissibilità - Fattispecie in tema di opposizione a decreto ingiuntivo fondato su cambiale prescritta.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - IN GENERE
La mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell'art. 1988 cod. civ., e che quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accolto l'opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito fondato su cambiali, sul presupposto che i titoli erano privi di efficacia cambiaria, in quanto emessi oltre cinque anni prima del ricorso).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1988, Cod. Civ. art. 2702, Cod. Proc. Civ. art. 634 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)