Sez. 1, Sentenza n. 13170 del 26/11/1999 (Rv. 531507 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO | Titolo di credito - Prescrizione dell'azione cambiaria - Conseguenze - Azione causale - Nei termini di una promessa di pagamento- Esperibilità - Limiti soggettivi.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO
In caso di prescrizione dell'azione cambiaria, l'utilizzo del titolo di credito quale promessa di pagamento (art. 1988 cod. civ.) implica l'esercizio dell'azione causale, fondata sul rapporto sottostante all'emissione o alla trasmissione del titolo, rapporto che è efficace solo tra le parti dello stesso. Da ciò consegue che il possessore del titolo può esercitare una tale azione solo nei confronti del proprio diretto promittente.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1988
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)